INFN: RICORSO CONTRO L’APPLICAZIONE DELLA MADIA
Il TAR del Lazio con Sentenza n. 09372/2018 si è pronunciato sul ricorso presentato da alcuni R&T dell’INFN avverso alla delibera n. 11696 del 16.05.2018 dichiarando il ricorso manifestamente infondato per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
I ricorrenti chiedevano, tra le altre cose, l’annullamento della delibera nelle parti in cui l’Ente dispone di avviare la procedura per il superamento del precariato, ai sensi dell’art. 20, co. 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, dei R&T, escludendo il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio sia con contratti di lavoro a tempo determinato sia con altri contratti flessibili così come previsto dalle circolari n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione.
I ricorrenti chiedevano anche l’annullamento della medesima delibera nella parte in cui, limitando la possibilità di presentazione le domande per la stabilizzazione esclusivamente al personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità con contratti di lavoro a tempo determinato, di fatto esclude il personale dell’INFN che soddisfa il suddetto requisito con contratti di lavoro a tempo determinato e altri contratti flessibili, i quali in base alle circolari ministeriali richiamate devono rientrare nell’ambito della procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, co. 1 del D.Lgs n. 75/2017.
Il ricorso dovrà ora essere presentato davanti al giudice ordinario.
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