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INFN: RICORSO CONTRO L’APPLICAZIONE DELLA MADIA

Il TAR del Lazio con Sentenza n. 09372/2018 si è pronunciato sul ricorso presentato da alcuni R&T dell’INFN avverso alla delibera n. 11696 del 16.05.2018 dichiarando il ricorso manifestamente infondato per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

I ricorrenti chiedevano, tra le altre cose, l’annullamento della delibera nelle parti in cui l’Ente dispone di avviare la procedura per il superamento del precariato, ai sensi dell’art. 20, co. 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, dei R&T, escludendo il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio sia con contratti di lavoro a tempo determinato sia con altri contratti flessibili così come previsto dal­le circolari n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione.

I ricorrenti chiede­vano anche l’annullamento della medesima deli­bera nella parte in cui, limitando la possibilità di presentazione le domande per la stabilizzazione esclusivamente al personale che soddisfa il requi­sito del triennio di anzianità con contratti di lavo­ro a tempo determinato, di fatto esclude il perso­nale dell’INFN che soddisfa il suddetto requisito con contratti di lavoro a tempo determinato e altri contratti flessibili, i quali in base alle circolari mi­nisteriali richiamate devono rientrare nell’ambito della procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, co. 1 del D.Lgs n. 75/2017.

Il ricorso dovrà ora essere presentato davanti al giudice ordinario.

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