Comunicati SZN 

Lettera 3 luglio 2020. Criteri per il riconoscimento del passaggio di fascia stipendiale dei Ricercatori e Tecnologi della SZN

Napoli, 3 luglio 2020

Prot. 22/2020

Al Prof. Roberto Danovaro

                                                               Presidente della SZN

                                                        e p.c. ai Ricercatori e Tecnologi della SZN

Oggetto: Criteri per il riconoscimento del passaggio di fascia stipendiale dei Ricercatori e Tecnologi della SZN

Egregio prof. Danovaro,

la scrivente O.S. la ringrazia per la dettagliata risposta che ha fornito alla nostra lettera dello  scorso 22 giugno, sia perché essa mostra grande attenzione da parte sua in merito al passaggio di fascia stipendiale del personale R&T del’Ente che presiede, sia perché la sua lettera contiene spunti che avvalorano gli elementi di violazione del CCNL, da noi evidenziati, presenti nel Regolamento concernente i “Criteri per la verifica della regolare attività scientifica e professionale svolta da parte di Ricercatori e Tecnologi I-III” così come approvato dal CdA il 18 maggio u.s.

Innanzitutto, accogliamo con favore la sua indicazione che, “per evitare ogni fraintendimento interpretativo, verrà emessa una circolare con allegata modulistica applicativa”, auspicando che la circolare correggerà gli aspetti poco chiari o contrari al CCNL contenuti nel Regolamento. A tal fine, facciamo notare che il CCNL prevede che la verifica della regolarità dell’attività svolta dai R&T sia fatta d’ufficio, e non su “domanda dopo 365 giorni” del dipendente, come si desume dalla sua lettera.

In secondo luogo, i suoi ripetuti richiami al comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. 218/2016 inerenti i doveri dei R&T, ci danno l’occasione per evidenziare che il comma non annovera, tra i doveri dei R&T, quello di pubblicare prodotti previsti dall’ANVUR, ma di “favorire la divulgazione delle attività di ricerca” e di “rendere verificabili le attività di ricerca espletate” , cosa che avviene attraverso ogni forma di pubblicazione, svolgimento di seminari, partecipazione a convegni,… Né il suddetto comma limita, ad esempio, l’attività formativa a quelle “promosse dall’Ente”, a differenza di quanto previsto nel suddetto Regolamento, rientrando quindi tra gli obblighi dei R&T anche le attività formative promosse in ambito internazionale o da altri Enti o istituzioni di ricerca nazionali.

Per quanto riguarda poi i citati criteri fissati dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), va innanzitutto ricordato che tali criteri sono definiti e sono adottati esclusivamente per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) degli Enti ed istituzioni di ricerca, e non già per la verifica della regolarità dell’attività dei singoli R&T ai fini del passaggio di fascia stipendiale, né tantomeno per la valutazione della performance dei R&T per la quale il DPCM del 15 gennaio 2011 ha demandato all’ANVUR, d’intesa con la ex CIVIT (ora ANAC), il compito di individuarne gli obiettivi specifici, gli indicatori e standard, nonché le modalità di svolgimento.

Ma anche se si tralasciasse il suddetto (tutt’altro che irrilevante) aspetto, va ricordato che a ciascun Ricercatore e Tecnologo soggetto alla VQR l’ANVUR chiede di sottoporre un certo numero di prodotti della ricerca relativi all’intero periodo oggetto della VQR, prodotti quindi anche nello stesso anno e non necessariamente in anni diversi, non prevedendo alcuna penalizzazione per l’Ente per mancati prodotti in uno degli anni oggetto della valutazione.

Di conseguenza, nel voler legare implicitamente i criteri per la verifica della regolarità dell’attività svolta dai R&T a quelli della VQR, la norma del succitato Regolamento che prevede che “non possono essere considerati come regolarmente svolti gli anni oggetto di VQR nei quali il ricercatore/tecnologo non abbia prodotto nessun prodotto previsto dall’ANVUR” può dare origine all’assurdo paradosso che un R/T che abbia sottoposto per la VQR tutti prodotti di classe A (avendo così dato così un contributo decisamente “eccellente” per la valutazione del suo Ente) potrebbe non superare la verifica della regolarità dell’attività svolta se solo per un anno non ha prodotto prodotti utili per la VQR, mentre supererebbe la verifica il R/T che ha sottoposto per la VQR solo prodotti della ricerca di Classe E (avendo quindi dato un contributo decisamente “limitato” alla valutazione del suo Ente) ma li ha prodotti per ciascun anno.

Risulta poco comprensibile, poi, la sua considerazione che “pensare che un ricercatore “completamente inattivo” alla valutazione ANVUR […] possa vedere riconosciuto a pieno titolo il proprio scatto stipendiale è difficilmente comprensibile”. Infatti, un R/T è, per l’ANVUR, “completamente inattivo” se non sottopone alcun prodotto della ricerca nell’intero periodo oggetto della VQR, mentre il suddetto Regolamento prevede una valutazione negativa anche se solo per un anno il R/T non ha prodotto prodotti previsti dall’ANVUR.

Contraddittoria, inoltre, con quanto stabilito nel Regolamento, anche la sua affermazione secondo la quale “il regolamento dell’Ente specifica come sia sufficiente il soddisfacimento di uno solo dei 9 criteri sopra elencati per godere con obiettività e certezza del diritto di progressione di fascia”, dato che invece il Regolamento adottato dall’Ente non riconosce una “valutazione complessivamente positiva” ai Ricercatori e ai Tecnologi che svolgono attività di ricerca che non abbiano prodotto, anche se per un solo anno, prodotti della ricerca previsti dall’ANVUR. Tra l’altro, tale norma scoraggerebbe il ricercatore o tecnologo che volesse intraprendere una nuova linea di ricerca oppure sviluppare un brevetto, attività che spesso causano un ritardo nella pubblicazione dei risultati. E ciò rappresenterebbe un danno anche per l’Ente.

Concordiamo, infine, con lei che il livello dei R&T della SZN è tale da assicurare a ciascuno di loro il superamento della verifica della regolarità dell’attività svolta, nonostante gli elementi di palese illegittimità presenti nel suddetto Regolamento. Ovviamente, nel caso ciò non dovesse succedere a causa di uno o più elementi che violano la normativa contrattuale, saranno i giudici competenti ad esprimersi nel merito delle nostre contestazioni.

Cordiali saluti,

Gianpaolo Pulcini

FGU – Dipartimento Ricerca

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One Thought to “Lettera 3 luglio 2020. Criteri per il riconoscimento del passaggio di fascia stipendiale dei Ricercatori e Tecnologi della SZN”

  1. […] contrattuali e adottando criteri palesemente illogici ed irrazionali (si veda ad esempio la nostra lettera del 3 luglio 2020), l’Ente ha illegittimamente trasformato la “verifica della regolarità dell’attività […]

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