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Comunicato CNR 3/8/2020: La Cassazione dà ragione all’ANPRI: anche gli anni di precariato a tempo determinato svolti prima della Direttiva Europea vanno riconosciuti

Con le due sentenze n. 15231 e 15232 del 16 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente la problematica della applicabilità temporale della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE., riconoscendo, ai fini della progressione economica e della conseguente ricostruzione della carriera, il diritto al computo di tutti i contratti a tempo determinato svolti anteriormente all’immissione in ruolo, anche qualora siano stati espletati anteriormente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 1999/70/CEE.

La vicenda riguarda due Ricercatori del CNR, assunti in ruolo nel 1998 e passati di livello l’uno nel dicembre 2001 e l’altro nell’aprile 2006, i quali, dopo il passaggio di livello, avevano agito in giudizio, rappresentati e difesi dall’avvocato dell’ANPRI, per ottenere il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata nel corso di numerosi contratti a t. det. antecedenti l’assunzione in ruolo.

Il Tribunale di Bari aveva inizialmente accolto le domande dei colleghi ma, successivamente, la Corte di Appello di Bari riformava le sentenze di primo grado sostenendo che i rapporti a termine intercorsi fra le parti non potevano essere fatti valere ai fini dell’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE perché risalenti ad epoca antecedente il 10 luglio 2001, termine ultimo concesso agli stati membri per il recepimento della Direttiva.

La Cassazione, nelle due recentissime sentenze, è stata di diverso avviso e ha innanzitutto ribadito, con riferimento alla questione della prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera, come l’anzianità di servizio non sia uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, ma costituisce un mero presupposto di fatto per il conseguimento degli scatti di anzianità. Ne consegue che quello che rileva ai fini dell’applicazione della Direttiva 1999/70/CE e della verifica della sussistenza o meno dell’eventuale discriminazione tra personale precario e di ruolo non è la data di espletamento del servizio, bensì quella di stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato o di adozione del decreto dirigenziale di ricostruzione di carriera, avvenuto in data successiva al 10 luglio 2001.

Con riguardo poi alla specifica situazione sottoposta al suo esame, concernente il riconoscimento dei rapporti a termine antecedenti il 10 luglio 2001, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.”

Le due sentenze rivestono dunque un indubbio interesse (così come sottolineato anche da Orizzonte Scuola), in quanto consolidano il principio secondo cui, anche in sede di riconoscimento della progressione economica, deve essere computato tutto il servizio espletato con contratti a tempo determinato, principio incidentalmente riconosciuto già dalla precedente sentenza della Cassazione n. 31149 del 2019, ma ancora disatteso da alcuni giudici.

Gianpaolo Pulcini

Responsabile Nazionale FGU-Ricerca-ANPRI CNR

https://anpri.fgu-ricerca.it/wp-content/uploads/2020/10/Comunicato-3-agosto-2020-Cassazione-riconosce-anni-precariato-antecedenti-direttiva-europea.pdf

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