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CREA COMUNICATO SINDACALE

Protocollo COVID-19 al CREA.Smart-working e lavoro in presenza: autonoma determinazione per Ricercatori e Tecnologi

Nei giorni scorsi, come FGU Dipartimento Ricerca abbiamo, firmato l’integrazione al protocollo COVID-19 del 15 maggio u.s.. Questa integrazione si è resa necessaria per il decreto del 24/7/2020 che prevede dal 15 settembre al 31 dicembre 2020, per garantire il ripristino delle normali attività lavorative, la presenza in sede, autorizzando lo smart-working fino ad un massimo del 50%.

L’integrazione al protocollo prevede una serie di azioni di interesse generale, fra cui:

  • fornitura di appropriati dispositivi di protezione individuale, quali quelli previsti dall’art. 34 del decreto-legge n. 9 del 2/3/2020, compresi gli appositi disinfettanti;
  • idonea sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • diritto alla disconnessione;
  • applicazione del lavoro agile straordinario al 50% del personale assunto a tempo indeterminato e determinato del CREA, impiegato in attività che possono essere svolte in modalità smart working;
  • misurazione della temperatura corporea del personale interno e dell’utenza esterna tramite idonea strumentazione;
  • dislocazione di una singola persona per stanza;
  • predisposizione di piani di rientro per Centro, oggetto di confronto con le OO.SS.e le RSU;
  • individuazione di fragilità di singoli dipendenti;
  • programmazione di piani di presenza per Centro, prevedendo che il ricorso allo smart working riguardi il 50% di tutti i profili professionali del personale dell’Ente che può svolgere attività da remoto.

Cosa è previsto per il rientro

Il rientro del personale deve avvenire garantendo l’opportuno distanziamento e che il 50% del lavoro sia svolto in smart-working.

Per Ricercatori e Tecnologi l’accordo integrativo che abbiamo firmato cita espressamente l’art.58 del CCNL del 21.02.2002, da considerare per il lavoro non in smart-working.

Ne citiamo alcuni passi per esteso, perché spesso lo dimentichiamo o ci viene fatto dimenticare.

Articolo 58 comma 2:

 “I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente”

Articolo 58 comma 3

“Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente”.

L’accordo integrativo contiene una frase piuttosto oscura, che riportiamo ugualmente per esteso:

“Nel 50% del personale che non svolge attività di lavoro agile è compreso anche il personale che fruisce dei diversi istituti contrattuali di assenza, nonché del telelavoro.

Che cosa significa questo? Semplicemente che nelle giornate NON di smart-working sono possibili attività in presenza, ma anche ferie, 104, servizi esterni e altri istituti contrattuali. I servizi esterni di Ricercatori e Tecnologi possono essere definiti autonomamente (come prevede il contratto) e autocertificati mensilmente (come ugualmente prevede il contratto). Inoltre, vi ricordiamo che, in applicazione del d. lgs. n. 165/2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche (cioè i dirigenti amministrativi non possono autorizzare o revocare servizi esterni, ferie o altro).

Cautela, responsabilità, senso civico, monitoraggio, test sierologici

Al di là di quanto previsto dal protocollo COVID-19 del CREA e dalle prerogative di ricercatori e tecnologi, è evidente che questo è il momento della responsabilità, da parte di tutti. Il CREA ha finora pagato alla pandemia un tributo importante, con un collega deceduto e numerosi contagiati.

Nell’invitare tutti a comportarvi con cautela e attenzione, vi chiediamo di farci conoscere (anche con una semplice mail all’indirizzo crea@fgu-ricerca.it) situazioni in cui i protocolli non vengono rispettati o se vi siano situazioni non conformi (quali mancanza di dpi o di sanificazione, mancata misurazione della temperatura, presenza di un numero eccessivo di persone negli ambienti).

Il protocollo che abbiamo firmato prevede infatti l’istituzione di un Comitato di Monitoraggio. Ci faremo carico di evidenziare situazioni anomale e di proporre soluzioni, anche con una immediata convocazione del Comitato di Monitoraggio.

Il CREA rimanda al medico competente ogni decisione su test sierologici e su cosa fare in caso di sospetta sintomatologia da COVID-19. Un modo neppure troppo elegante per sfilarsi su aspetti che riteniamo importanti, e su cui chiederemo chiarimenti.

22 settembre 2020

FGU-Dipartimento Ricerca presso il CREA

https://anpri.fgu-ricerca.it/wp-content/uploads/2020/09/Comunicato_FGU_COVID-22-settembre-2020.pdf

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