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COMUNICATO INGV 23 marzo 2021:Risposta alla nota del Direttore della Direzione Centrale Affari del Personale: “Informativa utile in materia di ferie – fruizione e monetizzazione”, Prot. N. 0003944 del 12.03.2021

Con riferimento alla nota in oggetto, osserviamo che essa non riconosce l’esistenza, stabilita dal CCNL, di alcuni diritti del personale ricercatore e tecnologo per il quale in particolare non viene citato l’Art. 59 del CCNL (1998-2001 normativo e 1998-1999 economico ) i cui commi 1 e 2 recitano:

1.  “Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque l’assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità.

2.   Il ricercatore o tecnologo, nell’ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura di ricerca nella quale opera, qualora la sua attività possa proseguire presso altra struttura dell’Ente, comunica all’Ente stesso il proseguimento e la sede dell’attività.”

Per le parti che riguardano l‘organizzazione e l’approvazione delle ferie, infatti, dalla lettura dei commi appena citati si evince che la nota in oggetto non può riguardare i ricercatori e tecnologi. Questi ultimi organizzano autonomamente le ferie nell’ambito della propria autonoma e specifica responsabilità, e sono quindi escluse la necessità, nonché l’opportunità, di approvazione e organizzazione delle stesse per via gerarchica. 

Riteniamo opportuno estendere questa discussione anche ad altri articoli del CCNL su citato che riguardano aspetti di autonomia e inquadramento del Personale di Ricerca simili a quelli appena trattati. Ci riferiamo all’autonoma determinazione dell’orario di lavoro  (Art. 58 del CCNL), e alla non subordinazione di Ricercatori e Tecnologi alla Dirigenza Amministrativa per quanto riguarda la gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche (Art. 80, comma 5  del CCNL 2016-2018).

I commi 2 e 3 dell’Art. 58 recitano infatti che:

2.  “I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.

3.   Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.”

L’Art. 80, comma 5, stabilisce che “In applicazione del d.lgs. n. 165/2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche.”, mentre il citato D.Lgs. n. 165/2001, art. 15, comma 2, asserisce che “Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento”.

Gli articoli e commi appena citati escludono la possibilità che al personale Ricercatore e Tecnologo possa applicarsi pedissequamente il Lavoro Agile. Questa modalità lavorativa, infatti, prevede l’individuazione rigida di obiettivi da raggiungere e di verifiche del raggiungimento degli stessi, in netto contrasto con quanto stabilito dal CCNL per le attività di ricerca scientifica. Se la definizione degli obiettivi scientifici è una responsabilità esclusiva del singolo ricercatore, essa deve essere declinata in modo dinamico e senza inutili rigidità che impediscano di abbandonare questioni scientifiche che nel corso delle attività di ricerca si rivelino completamente esplorate o poco promettenti. Quanto alla valutazione delle attività di ricerca essa è continuamente ed efficacemente effettuata durante le call progettuali, le rendicontazioni scientifiche, le peer-reviews delle pubblicazioni scientifiche, l’EPO (European Patent Office) per le domande di brevetto, le verifiche della regolare attività ai fini delle progressioni stipendiali, etc..

Risulta chiaro che la valutazione dell’attività scientifica basata su di obiettivi scientifici interamente e rigidamente predeterminati, come previsto dalla normativa sul Lavoro Agile, rappresenta un importante ostacolo al raggiungimento di risultati scientifici significativi, e, in ultima analisi, allo svolgimento di una ricerca scientifica libera ed efficace. Per quanto fino ad ora affermato, anche in tempi di emergenza pandemica, lo strumento per permettere a Ricercatori e Tecnologi di svolgere la propria attività lavorativa fuori sede senza disattendere quanto stabilito dal nostro contratto è soltanto quello dell’attività lavorativa fuori sede, come previsto dall’Art. 58 del nostro CCNL.

I concetti qui espressi sono implicitamente presenti anche nel Regolamento del Personale recentemente diffuso: già nella Premessa (punto g), si afferma infatti che il Regolamento è finalizzato a recepire la Carta Europea dei Ricercatori. Da questa affermazione deriva che il Piano Operativo per il Lavoro Agile (POLA) che l’Ente dovrà formulare dovrà necessariamente escludere il personale ricercatore e tecnologo. Nell’Art.2 comma 3 del Regolamento del Personale viene ulteriormente espressa la necessità di facilitare i tempi vita-lavoro e anche la semplificazione del rapporto lavorativo. Tale semplificazione è implicita nell’utilizzo di un solo istituto per il lavoro fuori sede che corrisponde all’autonoma determinazione dell’orario di lavoro e l’attività lavorativa fuori sede di cui all’Art. 58 del CCNL, da potersi effettuare anche presso il proprio domicilio.

Alla luce di quanto scritto in questa nota, risultano inesatti e violano le norme contrattuali sia il “disciplinare in materia di orario di lavoro” ( prot. 0010789 del 02/08/2013 ) che la circolare AC n. 9/2017 ( prot. 11836 del 19/09/2017 ) per quanto concerne la regolamentazione dell’attività lavorativa fuori sede. Vogliamo infine sottolineare che sulla necessità di superare la circolare AC n. 9/2017 si è dichiarato d’accordo il 91.4% del personale Ricercatore e Tecnologo dell’INGV, nelle risposte date a un questionario in cui ha risposto circa il 64% del personale di ricerca. Tale percentuale di consenso rappresenta la maggioranza assoluta (circa il 58.5%) dei Ricercatori e Tecnologi dell’INGV.

FGU – Dipartimento Ricerca – INGV

https://anpri.fgu-ricerca.it/wp-content/uploads/2021/03/INGV-Comunicato-sindacale-23_03_21.pdf

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