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Comunicato del 13 ottobre 2021: Lavoro agile e attività fuori sede a casa

 

 

 

Dal 15 ottobre, o più probabilmente con la fine dell’emergenza dovuta al Covid-19, il lavoro agile sarà regolamentato da appositi contratti individuali, anche sulla base di specifiche norme che verranno introdotte nel Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca che a breve sarà oggetto di trattative presso l’ARAN.

In sede di contrattazione nazionale la FGU-DR-ANPRI si impegnerà ovviamente affinché una eventuale regolamentazione del lavoro agile per i R&T sia rispettosa in toto delle prerogative di legge e contrattuali che contraddistinguono il ruolo dei R&T, a partire dalla autonoma determinazione dell’orario di lavoro e dalla non subordinazione gerarchica dei R&T alla dirigenza dell’Ente per tutto ciò che riguarda le attività di ricerca e tecnologiche.

Nell’ipotesi quindi che sia ridotta la percentuale di lavoro agile anche nel CNR, vogliamo ricordare a tutti i colleghi che la normativa contrattuale vigente consente ai R&T di svolgere liberamente, e in piena autonomia, attività di ricerca e tecnologica anche presso la propria abitazione, in alternativa o in sostituzione del lavoro agile.

Tale diritto è infatti stabilito dal comma 3, art. 58, del CCNL del 2002 che, riprendendo integralmente quanto riportato nell’art. 35 del CCNL del 1998 (stipulato nell’Area della Dirigenza), stabilisce che “Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente”, senza che siano inserite limitazioni a tale diritto, quali ad esempio lo svolgimento a casa di detta attività.

Di conseguenza, così come dettagliatamente dimostrato nel nostro Comunicato dello scorso 8 giugno, l’impedimento a svolgere l’attività fuori sede presso la propria abitazione che la Circolare 32/2017 del CNR ha cercato di introdurre, sulla base di una semplice nota dell’ARAN (peraltro tutt’altro che perentoria), è  palesemente illegittimo.

Innanzitutto perché i pareri dell’ARAN non hanno alcun valore di legge, né sono in alcun modo vincolanti, cosa che il CNR ha imparato a sua spese nel recente passato quando, nonostante l’ARAN affermasse che i R&T siano soggetti a sistemi automatici di rilevazione dell’orario di lavoro, i giudici di Bologna, con una sentenza della Corte d’Appello oramai definitiva, hanno stabilito che “deve ritenersi non solo che i ricercatori e tecnologi abbiano l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro ma che sia, correlativamente, esclusa l’introduzione di forme di disciplina dell’orario di lavoro e di controllo sull’osservanza dello stesso, salve le eventuali determinazioni di una costituenda commissione paritetica”, condannando il CNR anche a pagare le spese legali.

Inoltre, è la stessa ARAN che, nella sua nota, non si azzarda a negare la possibilità che l’attività fuori sede dei R&T venga svolta presso la propria abitazione, ma si limita ad esprimerenon poche perplessità circa la possibilità di effettuare l’attività scientifica e/o di ricerca presso la propria abitazione”: “perplessità”, dunque, ma nessuna certezza.

Va inoltre segnalato che l’ARAN sembra ignorare quanto contenuto nel comma 4, art. 12 del CCNL del 2009, e ribadito tal quale dall’ultimo CCNL (comma 5, art. 80), ossia che “In applicazione del D.Lgs 165/2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato D. Lgs. per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche”. La non subordinazione gerarchica dei R&T implica anche che i Direttori/Dirigenti non hanno il potere di limitare i luoghi ove i R&T ritengono opportuno svolgere la propria attività fuori sede, dato che la scelta del luogo ove lavorare rientra appieno nella gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche.

Infine, come già evidenziato nel Comunicato dell’8 giugno, è semplicemente pretestuoso per il CNR fare riferimento agli “obblighi in capo all’Ente relativamente alle esigenze di sicurezza e alla copertura assicurativa INAIL”, affermando che le tutele del personale “possano estendersi allo svolgimento della prestazione lavorativa presso altre sedi lavorative” e non presso la propria abitazione in quanto è la stessa INAIL che, con la Circolare n. 52/2013, in osservanza di una sentenza della Cassazione, ha stabilito che gli infortuni sul lavoro avvenuti nella propria abitazione non sono in linea di massima indennizzabili, dato che “la oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa” e “il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato”, sollevando quindi il datore di lavoro dai suddetti obblighi in materia di sicurezza e prevenzione. Peraltro, i motivi apparentemente ostativi al lavoro fuori sede svolto a casa si sono dimostrati inesistenti con la pratica del lavoro agile a casa durante l’emergenza pandemica che non ha comportato alcun obbligo in capo al CNR relativamente alle esigenze di sicurezza e alla copertura assicurativa INAIL.

 

 

Gianpaolo Pulcini

Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

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  1. […] sull’argomento, già espressa, ad esempio, nei recenti Comunicati del 13 ottobre 2021 e del 7 febbraio 2023: nessuna limitazione su dove tale attività possa essere svolta, né alcuna comunicazione […]

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