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SZN Comunicato del 22 febbraio 2022: Rappresentanza dei R&T nel CdA, passaggi di fascia stipendiale, progressione di carriera dei R&T: un sottile filo discriminatorio li unisce?

 

Le recenti vicende giudiziarie che hanno visto la SZN perdere per la terza volta consecutiva ricorsi relativi alla rappresentanza dei R&T dell’Ente nel CdA (si veda Comunicato del 9 febbraio) meritano una riflessione che va oltre gli aspetti puramente giuridici e che cerca di capire il perché dell’ostinazione dei vertici della SZN nel non voler riconoscere appieno il diritto dei R&T di eleggere liberamente un proprio rappresentante nel CdA, così come riconosciuto dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal d.lgs. 216/2018.

Le norme del nuovo Statuto dell’Ente ritenute illegittime anche dal Consiglio di Stato, in particolare quelle relative alla selezione, da parte di un Comitato di selezione esterno, dei R&T idonei a candidarsi e all’eccessivo peso dato alla Comunità scientifica esterna nell’elezione del rappresentante dei R&T, fanno nascere il sospetto che, agli occhi dei vertici dell’Ente, la comunità scientifica interna abbia bisogno di un tutore esterno, di un amministratore di sostegno (identificabile nella comunità scientifica esterna), per potere scegliere il suo rappresentante in CdA. Emerge quindi un (pre)giudizio da parte dei vertici della SZN tutt’altro che lusinghiero in merito alle competenze, alle capacità e alla professionalità dei R&T dell’Ente.

(Pre)giudizio poco lusinghiero che sembra confermato dalla procedura adottata dalla SZN per il passaggio di fascia stipendiale dei R&T ove, in aperta violazione delle norme contrattuali e adottando criteri palesemente illogici ed irrazionali (si veda ad esempio la nostra lettera del 3 luglio 2020), l’Ente ha illegittimamente trasformato la “verifica della regolarità dell’attività svolta” prevista nel contratto (comma 6, art. 4 del CCNL del 1998) in una vera e propria valutazione scientifica svolta da un Consiglio Scientifico a prevalente composizione esterna e nominato dagli stessi vertici dell’Ente.

L’impressione che esista un grave (pre)giudizio da parte di vertici dell’Ente nei confronti dei R&T della SZN diventa ancor più evidente, nel prendere atto del perdurante rifiuto da parte dell’Ente di bandire selezioni interne ex art. 15 per la carriera dei R&T, selezioni che la normativa contrattuale vigente (commi 5 e 6, art. 58 del CCNL 2006) impone siano attivate con cadenza biennale (si veda a tal proposito il nostro Comunicato del 5 luglio scorso). Rifiuto che troverebbe giustificazione solo nell’ipotesi che per i vertici dell’Ente nessun R&T abbia maturato competenze, titoli e professionalità tali da fargli meritare un passaggio di livello. Né è condivisibile la “difesa” dell’Ente secondo la quale i R&T interni possono fare carriera attraverso concorsi pubblici, dato che i concorsi pubblici servono a cercare nuove professionalità in specifici settori strategici per il futuro dell’Ente, mentre le selezioni interne per la progressione di carriera dei R&T sono previste nel Contratto per premiare competenze e titoli acquisiti nel corso degli anni, anche “migrando” da un settore ad un altro divenuto nel tempo più innovativo e interessante.

E gli ostacoli alla carriera dei R&T della SZN vengono addirittura rafforzati dagli stessi vertici dell’Ente nel momento in cui il CdA, con la delibera n. 81/2021, ha riconosciuto anche ai R&T provenienti da altri Enti del Comparto e vincitori di concorsi pubblici per I e II livello i 2/3 dell’anzianità maturata nel profilo. Tale riconoscimento, non previsto dalla normativa contrattuale, e quindi suscettibile di danno erariale, sarebbe decisamente condivisibile se, come proposto dalla FGU-ANPRI, venisse per contratto applicato a tutti gli Enti di Ricerca del comparto. Limitato però alla sola SZN crea una grave sperequazione ai danni dei R&T della SZN i quali non possono, di fatto, fare carriera in altri Enti di ricerca perché, non riconoscendo loro gli altri Enti i 2/3 dell’anzianità maturata nel profilo presso la SZN, il passaggio di livello comporterebbe molto spesso una riduzione della retribuzione. Al contrario, i R&T degli altri Enti, del CNR ad esempio, possono fare carriera sia nel proprio Ente (partecipando alle selezioni interne ex art. 15, da poco completate nel CNR) che alla SZN (partecipando a concorsi pubblici per un livello superiore), vedendosi in tutti i casi riconosciuti i 2/3 dell’anzianità nel profilo.

Emerge, quindi, in maniera evidente, una decisa discriminazione dei R&T della SZN rispetto ai colleghi degli altri Enti di Ricerca. A questi ultimi, infatti, il proprio Ente riconosce il pieno diritto di eleggere propri rappresentanti nel CdA, di passare di fascia stipendiale a seguito di una normale verifica delle regolarità dell’attività svolta e di passare di livello attraverso selezioni riservate agli interni atte a premiare la propria carriera. Una discriminazione ai danni dei R&T della SZN di cui non riusciamo a trovare alcuna giustificazione.

FGU–DR-ANPRI

Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

 

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