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CNR: Comunicato 1° luglio 2022 Lavoro agile dei R&T: si parte col piede sbagliato!

 

 

Benché il “Regolamento sul lavoro agile”, approvato dal CdA con Delibera n. 203/2021, fosse in larga parte rispettoso dei diritti e delle prerogative dei R&T, la sua applicazione in molti Istituti dell’Ente sta risultando lesiva dei diritti e dell’autonomia dei R&T e, talvolta, anche in palese contrasto con il suddetto Regolamento.

In particolare, in diversi Istituti stiamo assistendo all’assurda richiesta fatta ai R&T da alcuni Direttori di programmare, anche in modo rigido, le giornate di lavoro in modalità agile (ammettendo al più, in alcuni casi, solo sporadiche modifiche) come se un Ricercatore o un Tecnologo di ricerca potesse sapere in largo anticipo quanto dureranno gli esprimenti che intende condurre nel mese e quando, ad esempio, non sarà impegnato in attività sperimentali o di laboratorio. Tale richiesta, peraltro, non trova, se non in rarissimi casi, alcuna motivazione di ordine pratico.

Ancora più assurda, e contraria allo stesso Regolamento del CNR e alla normativa contrattuale, è la pretesa di alcuni Direttori di attribuirsi il potere di dare o no il proprio “consenso” alla facoltà dei R&T di variare la propria programmazione mensile in modalità agile. Una attenta lettura dell’art. 9 del Regolamento indica chiaramente che il suddetto “consenso” è previsto per il solo personale tecnico ed amministrativo, nel rispetto della non subordinazione gerarchica dei R&T alla dirigenza dell’Ente “per quanto attiene alla gestione della ricerca e delle attività tecnico-scientifiche” sancita dal comma 5, art. 80 del CCNL del 2018, in esplicita applicazione del comma 2, art. 15 del d.lgs. n. 165/2001.

In alcuni casi, inoltre, i Direttori di Istituto stanno chiedendo ai R&T di fornire indicazioni dettagliate in merito all’attività che intendono svolgere nel semestre. Tale richiesta è in palese contrasto sia con la succitata norma contrattuale, sia con lo stesso Regolamento del CNR che specifica che i R&T sono tenuti ad indicare solo “le linee di ricerca/attività in relazione agli obiettivi di struttura”, indicazione che può ben sintetizzarsi in una o due righe e che non può essere soggetta ad alcuna richiesta di modifica o di integrazione da parte del Direttore, non avendo i Direttori tale facoltà.

Per motivi di brevità evitiamo di elencare altre assurde pretese/richieste di alcuni Direttori, come quella (sembra isolata) del Direttore di un Istituto con sede a Messina di avere un “incontro individuale” con tutti i dipendenti, R&T compresi, che intendono svolgere lavoro agile, “per individuare e capire quali attività” il singolo dipendente intende svolgere in modalità agile, dimenticando che i Direttori non hanno alcuna facoltà di “individuare” o concordare con i R&T le attività che questi intendono svolgere in modalità agile.

Quanto sta accadendo in questi giorni al CNR, “merito” anche di tanti Direttori, è la dimostrazione che il lavoro agile, a maggior ragione per come sta trovando applicazione al CNR, è lesivo dei diritti, dell’autonomia e della professionalità che leggi e contratti riconoscono ai R&T.

Come abbiamo già più volte affermato, l’unico modo per evitare tutto ciò è applicare il lavoro agile al solo personale tecnico ed amministrativo, come avviene da tempo all’INFN, riconoscendo ai R&T il diritto di svolgere l’attività fuori sede nel pieno rispetto della norma contrattuale (comma 3, art. 58, CCNL del 2002) che non pone alcun limite temporale o spaziale a tale diritto.

Riconoscimento previsto anche dal d.lgs. 218/2016 che all’art. 2, tra i diritti che gli Enti, in recepimento della Carte Europea dei Ricercatori, devono assicurare ai R&T, indica anche “la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all’adeguato svolgimento delle attività di ricerca”, flessibilità che non può essere certo assicurata dal Lavoro Agile, in particolare per come lo si sta applicando al CNR, ma solo dalla corretta applicazione della norma contrattuale riguardante lo svolgimento dell’attività fuori sede.

Tutto ciò in piena applicazione con quanto lo stesso CNR ha affermato nel Piano della Performance 2021-2023 (approvato dal CdA con la Delibera n. 5/2021), laddove, nel  riconoscere che “il contratto collettivo del comparto stabilisce de-facto condizioni di lavoro per ricercatori e tecnologi già equivalenti allo smart working”, il CNR ammette che il contratto riconosce ai R&T il diritto di svolgere l’attività fuori sede ovunque essa sia consentita col lavoro agile, quindi anche presso la propria abitazione.

 

Gianpaolo Pulcini

Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

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