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COMUNICATO 7 febbraio 2023:   Lavoro agile ed attività fuori sede per i Ricercatori e Tecnologi nel nuovo CCNL 2019-2021

 

La FGU-ANPRI sta ricevendo in questi giorni da tantissimi Ricercatori e Tecnologi del CNR una lettera (vedi allegato ) che, alla luce delle trattative in corso per il rinnovo del CCNL 2019-2021, ci chiedono insieme alle altre OO.SS. di escludere i Ricercatori e Tecnologi dal novero del personale degli Enti Pubblici di Ricerca a cui si applica il lavoro agile proponendoci invece di difendere, valorizzare e rafforzare in particolare il comma 3 dell’art. 58 del CCNL del 2002 che consente di svolgere la propria attività lavorativa al di fuori dalla sede di afferenza, esplicitando in particolare la possibilità che essa sia svolta in qualunque luogo ritenuto necessario allo svolgimento delle attività svolte.

Nel rispondere a tali lettere, la FGU-ANPRI ribadisce di aver sempre affermato che il lavoro agile, così come è normato, confligge con prerogative e diritti dei Ricercatori e Tecnologi sanciti da norme di legge e contrattuali, quali, ad esempio, la non subordinazione alla dirigenza per quanto attiene allo svolgimento dell’attività di ricerca e tecnologica e l’autonoma determinazione del proprio orario di lavoro.

Di conseguenza, abbiamo sempre ritenuto che il lavoro agile non possa essere applicato ai Ricercatori e Tecnologi degli EPR, per i quali va invece utilizzato quanto previsto dell’art. 58 del CCNL del 21/2/2002 con particolare riferimento al comma 3 per lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di lavoro.

Si ricorda a tal proposito che il Piano della Performance 2021-2023 del CNR ( CdA del CNR del 9 marzo 2021 ) già riconosce che “il contratto collettivo del comparto stabilisce de-facto condizioni di lavoro per ricercatori e tecnologi già equivalenti allo smart working”, ammettendo quindi che il comma 3 dell’art. 58 del CCNL del 2002 consente ai R&T di svolgere la propria attività in qualsiasi luogo idoneo e sicuro, senza alcuna ulteriore restrizione così come analogamente previsto nella normativa del lavoro agile.

In sede di rinnovo del nuovo CCNL la FGU-ANPRI si sta già impegnando affinché il nuovo contratto disciplini il lavoro agile per il solo personale tecnico ed amministrativo degli EPR e il suddetto comma 3 sia riformulato in maniera più esplicita, al fine di evitare ogni possibile interpretazione restrittiva, ad esempio specificando che l’attività al di fuori della sede può essere svolta in ogni luogo che il Ricercatore e Tecnologo ritenga idoneo e funzionale allo svolgimento della propria attività di ricerca e tecnologica.

Auspichiamo da parte di tutti i Ricercatori e Tecnologi il massimo supporto per questo e tutti gli altri argomenti in discussione nella trattativa in corso all’ARAN per il rinnovo contrattuale.

 

 

 

Eleuterio Spiriti

(Segretario Generale FGU Dipartimento Ricerca Sezione ANPRI)

 

 

 

 

Allegato

 

Oggetto: Difesa dell’art. 58 del CCNL in materia di autonoma determinazione del tempo di lavoro e incongruità dello strumento del Lavoro Agile per il ruolo dei Ricercatori/Tecnologi EPR
Data: Mon, 6 Feb 2023 11:09:50 +0100

Omissis…..

Gent.mi Delegati e Delegate delle OO.SS.,

 

in relazione ai recenti incontri di trattativa che le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) hanno avuto con l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), sono emerse posizioni secondo le quali si vorrebbe normare il Lavoro Agile (LA) anche per il ruolo dei Ricercatori e Tecnologi (R/T), adducendo a motivazione una presunta discriminazione nei confronti di quest’ultimi rispetto ai livelli IV-VIII.

 

Tengo a sottolineare come tale forma di organizzazione di lavoro non sia congrua alle figure professionali di R/T alle quale è riconosciuta autonoma determinazione del tempo di lavoro e la possibilità di svolgere la propria attività anche fuori sede come stabilito dall’art. 58 CCNL.

 

Non essendo R/T assoggettati gerarchicamente alla dirigenza (art. 80 CCNL 2016-2018), per quanto attiene la gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche, l’attività di R/T resa nel rispetto della loro autonoma determinazione del tempo di lavoro, non può essere normata tramite un accordo di LA, in quanto il LA applicato a R/T viola il d.lgs. n. 165/2001, art. 15 comma 2.

 

Vi chiedo pertanto di accantonare tale soluzione e, al tavolo di contrattazione con l’ARAN, difendere, valorizzare e rafforzare l’attuale art. 58 del CCNL che consente di fornire la prestazione lavorativa fuori sede, includendo esplicitamente nel futuro CCNL: “la prestazione lavorativa resa da Ricercatori e Tecnologi, può essere svolta in qualunque luogo ritenuto necessario dagli stessi per il raggiungimento degli obiettivi connessi sia alle attività di ricerca sia alle attività tecnico-scientifiche“.

 

Vi invito anche a rigettare presunte impossibilità ad autorizzare il lavoro fuori sede in alcuni luoghi, come ad esempio il proprio domicilio, sulla base di problematiche di natura assicurativa e/o antinfortunistica. Tali problemi sono superabili perché i lavoratori che prestano la propria attività fuori sede possono essere autorizzati a condizione che sussistano tutte le seguenti condizioni: idoneità, sicurezza e riservatezza, come già avviene per il LA.

 

In vista della trattativa che riprenderà il 7 febbraio 2023, con la discussione delle parti relative alle singole sezioni del nuovo CCNL, questo appello sarà diffuso ai colleghi e alle colleghe affinché indirizzino anche loro la medesima richiesta.

 

Cordiali saluti,

 

 

 

 

_______________________________________________________________

FGU (Federazione Gilda UNAMS) – Dipartimento Ricerca

Via Tortona 16 – 00183 Roma,    tel. 06.7012666

Email:  info@fgu-ricerca.it     sito: www.anpri.fgu-ricerca.it

 

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