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Comunicato CNR 26 luglio 2023 – Lavoro agile ad agosto: i giorni massimi sono sempre 10

Anche quest’anno, poco prima delle chiusure estive del CNR, alcuni Direttori (per fortuna un’esigua minoranza) continuano a dare un’interpretazione errata del Regolamento del CNR sul Lavoro Agile (approvato con Delibera del CdA n. 203 del 2021) e dei relativi Accordi Individuali, da loro stessi sottoscritti, e pretendono di ridurre il numero di giorni da poter svolgere in modalità agile durante il mese di agosto, adducendo come causa di tale riduzione i giorni di ferie e/o di chiusura estiva dell’Istituto.

A tal riguardo vogliamo ricordare che, come indicato chiaramente nel suddetto Regolamento, per tutti i dipendenti del CNR, a prescindere dal profilo/livello di inquadramento, “il numero massimo di giornate lavorative in modalità agile è definito su base mensile per un massimo di giorni 10 e per il solo mese di febbraio per un massimo di giorni 8”, e nessuna riduzione di tale numero massimo è prevista in caso di chiusura (estiva o natalizia) dell’Istituto.

Infatti, come confermato più volte anche da Dirigenti del CNR, il calcolo del numero massimo di giornate lavorative da svolgere mensilmente in modalità agile, al fine di assicurare che il numero di giornate lavorative in presenza sia prevalente, è stato fatto, e va fatto, al lordo di giorni di ferie del dipendente e/o di chiusura della Sede di lavoro. Di conseguenza, le giornate di lavoro agile fruibili ad agosto sono minori di 10 solo nel caso in cui il dipendente presti la propria attività in part-time (e in tal caso sono proporzionali “alla percentuale del regime orario prescelto”, come da Circolare n. 11 del 2022).

Peraltro, quanto richiesto ai R&T dai suddetti (pochi) Direttori presupporrebbe innanzitutto una pianificazione anticipata delle ferie da parte dei R&T, cosa espressamente esclusa dal vigente contratto (comma 1, art. 59 del CCNL del 2002) che attribuisce ai R&T “specifica responsabilità” nel “programmare ed organizzare le proprie ferie”. Inoltre, non terrebbe conto del fatto che la chiusura per ferie della Sede non implica necessariamente che in quei giorni il R&T non lavori regolarmente a tutti gli effetti. Infatti, come stabilito dal comma 2 della suddetta norma contrattuale, “il ricercatore e tecnologo, nell’ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura di ricerca nella quale opera, qualora la sua attività possa proseguire presso altra struttura dell’Ente, comunica all’Ente stesso il proseguimento e la sede dell’attività”.

In conclusione, ogni tentativo di imporre una riduzione del numero di giorni di lavoro agile, in particolare durante il mese di agosto, è quindi palesemente illegittimo e lesivo dei diritti dei dipendenti tutti, in particolare dei R&T.

Chiedere (al CNR) per credere!!

 

Gianpaolo Pulcini

Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

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