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COMUNICATO 17 gennaio 2024 – Le sequenze contrattuali del CCNL 2019-2021: la storia infinita?

L’inizio dell’anno 2024 ha visto ancora aperto il contratto del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021. Dopo la trattativa, quasi non-stop, del 12-13 e 14 luglio 2023 che si è conclusa con la sigla dell’ipotesi di accordo all’ARAN (circa trecento pagine di contratto sui quattro settori: Scuola, Università, Ricerca ed AFAM), ritenevamo che l’accelerazione imposta dall’ARAN fosse foriera di una più rapida conclusione, sono invece passati sei mesi e finalmente domani, giovedì 18 gennaio 2024, l’ARAN ha convocato le OO.SS. per la sigla definitiva del CCNL2019-2021.

Al contempo il contratto di cui sopra prevede ben sette sequenze contrattuali, su argomenti – anche molto rilevanti – in cui non si è ancora trovato l’accordo con le sigle sindacali. Di questi argomenti  almeno tre (1) sono di grande interesse per noi:

  • “Ordinamento professionale del personale degli enti di ricerca, ivi inclusi ricercatori e tecnologi.”
  • Regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro del tecnologo a tempo indeterminato introdotto recentemente nell’Università.
  • Regolamentazione contrattuale dei nuovi “contratti di ricerca” introdotti nel D.L. n. 36 del 30/04/2022 in sostituzione degli assegni di ricerca attuali.

Sono già calendarizzari all’ARAN incontri specifici su tutti e tre gli argomenti nelle prossime settimane.

In particolare vorremmo focalizzarci in questo comunicato sulla parte che riguarda Ricercatori e Tecnologi del primo argomento, parte che la stessa ARAN ha proposto di rinviare alla prossima tornata contrattuale quando ha deciso di riservare gli ultimi incontri dei mesi di novembre e dicembre 2023 alla discussione sulla riforma dell’ordinamento del personale tecnico ed amministrativo. La bozza proposta dall’ARAN di nuovo ordinamento dei Ricercatori e Tecnologi prevede di riorganizzare i tre livelli – Ricercatore/Tecnologo, Primo Ricercatore/Tecnologo, Dirigente di Ricerca/Tecnologo – previsti dal DPR171/91 in tre distinti profili (Aree secondo la nomenclatura prevista dal DPR165/2001 – “Testo unico del pubblico impiego”) con l’obiettivo di mantenere l’accesso dall’esterno mediante concorsi pubblici anche per i livelli superiori a quello di ingresso di Ricercatore o Tecnologo. Tale argomentazione è a nostro avviso infondata poiché, anche dopo la sentenza n. 8985 del 2018 della Corte di Cassazione che ha ripristinato le procedure ex art. 15 per la progressione di carriera dei Ricercatori e Tecnologi, i principali Enti di ricerca (si veda, a titolo di esempio, il CNR, l’INFN, l’INAF e l’INGV) hanno continuato a bandire concorsi pubblici anche per l’accesso al I e II livello.

Il nuovo ordinamento prefigurato, invece, dall’ARAN potrebbe – con l’applicazione del comma 1 bis dell’art. 52 del su citato DPR165/2001- impedire di bandire in futuro selezioni interne ex art. 15 e consentire solo di destinare al personale interno una riserva non superiore al 50% dei posti banditi all’esterno attraverso concorsi pubblici. Si ridurrebbe in questo modo enormemente le possibilità di carriera dei Ricercatori e Tecnologi degli EPR a causa della necessità di prevedere in fase concorsuale i fondi per l’importo dell’intera retribuzione invece che della sola differenza necessaria per il passaggio da un profilo (come definiti nel nuovo ordinamento) all’altro. Tale percentuale riservata all’esterno è inoltre del tutto irrealistica non esistendo di fatto un rilevante “mercato” dei ricercatori/tecnologi con professionalità dei livelli I e II che di fatto, e i passati concorsi aperti lo dimostrano, si formano nella stragrande maggioranza all’interno degli stessi Enti di Ricerca.

Riteniamo quindi di dover ribadire quanto da noi già chiesto: a livello politico, della CoPER (Conferenza dei Presidenti degli Enti di Ricerca) e al Ministero dell’Università e della Ricerca, ossia che prima di procedere con l’approvazione del nuovo ordinamento dei Ricercatori e Tecnologi sia necessario un intervento legislativo che, oltre a dare certezza sulla possibilità di bandire concorsi pubblici per il  primo e secondo livello, assicuri la possibilità per gli Enti di continuare a bandire selezioni interne così come previsto dall’attuale art. 15 del CCNL 2002-2005 e dalle varie regole previste in proposito anche in altri contratti.

 

 

Eleuterio Spiriti

Coordinatore Generale FGU Dipartimento Ricerca

 

 

 

1) COMUNICATO 8 SETTEMBRE 2023   RIPARTONO LE TRATTATIVE ALL’ARAN SUL CCNL 2019-2021 DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA SULLE SEQUENZE CONTRATTUALI

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