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CNR Comunicato 7 maggio 2024: “Come migliorare la valutazione della performance? La valutazione della Dirigenza deve essere anche bottom-up. Questa è la proposta di FGU-DR-ANPRI”

 

Giovedì 2 maggio si è svolto un incontro con l’Amministrazione Centrale del CNR per un confronto in merito al documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2024” che definisce i criteri per misurare e valutare la performance individuale del Direttore Generale, dei Dirigenti amministrativi, dei Direttori di Istituto e di Dipartimento, del personale tecnico ed amministrativo e dei R&T che hanno incarichi di responsabilità amministrativa o tecnica.

Così come precisato nello stesso documento del CNR, la misurazione e valutazione della performance non si applica ai R&T che non hanno formali incarichi di responsabilità amministrativa o tecnica, in attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all’art. 74, comma 4, del d.lgs. 150/2009 e ss. mm. ii.

Nel corso della riunione la FGU-DR-ANPRI ha esposto, e debitamente motivato, alcune proposte di modifica (oggetto anche di specifico documento scritto inviato al CNR venerdì scorso), qui di seguito riportate.

In particolare, la maggior parte delle nostre proposte di modifica parte dal presupposto che l’Amministrazione Centrale del CNR debba essere al servizio della Rete Scientifica, che i Dipartimenti siano al servizio degli Istituti afferenti al Dipartimento e che i Direttori d’Istituto siano al servizio della comunità scientifica dell’Istituto. Di conseguenza abbiamo chiesto che:

  1. la valutazione dei Direttori di Dipartimento sia fatta dal Presidente acquisiti, però, i pareri, in forma anonima, dei Direttori degli Istituti afferenti allo specifico Dipartimento e dei membri eletti del Consiglio Scientifico del Dipartimento.
  2. la valutazione dei Direttori di Istituto sia fatta dal Presidente ma, non già sentiti i Direttori di Dipartimento, bensì acquisiti i pareri, in forma anonima, dei Ricercatori e Tecnologi dello specifico Istituto. A tal riguardo, abbiamo fatto presente che, “in applicazione del d. lgs. n. 165 del 2001, art. 15 comma 2”, anche l’ultimo CCNL, al comma 5 dell’art. 137, stabilisce che “il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza […] per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche” e quindi, a differenza del personale tecnico ed amministrativo che è invece gerarchicamente subordinato alla dirigenza, i R&T sono titolati ad esprimere un parere sulla performance del Direttore del proprio Istituto.
  3. la valutazione del Direttore Generale sia fatta dal Presidente, acquisiti i pareri, in forma anonima, dei Direttori di Istituto e dei membri eletti del Consiglio Scientifico.
  4. ciascun Direttore di Dipartimento illustri, nella relazione sintetica in cui deve descrivere la sua “capacità di coordinamento e stimolo alla collaborazione”, anche la sua capacità di coinvolgere gli Istituti afferenti al Dipartimento in progetti di ricerca su bandi competitivi cui il Dipartimento partecipa.
  5. ciascun Direttore di Istituto illustri, nella relazione sintetica in cui deve descrivere la sua “capacità di perseguire le linee strategiche del mandato”, anche la sua capacità di far partecipare l’Istituto a bandi di ricerca competitivi e di coinvolgere i R&T dell’Istituto su tali progetti, nonché la sua capacità di favorire (anziché impedire, come sfortunatamente sta accadendo in troppi Istituti) la partecipazione dei R&T tutti dell’Istituto a bandi di ricerca competitivi.
  6. ciascun Direttore di Istituto illustri, nella relazione sintetica in cui descrive la sua “capacità di contribuire al miglioramento dell’organizzazione”, tutti gli sforzi fatti per assicurare a tutti i gruppi di ricerca e ai singoli R&T adeguati spazi da destinare ai laboratori e gli uffici.

A seguito di dubbi sollevati dal CNR in merito alla possibilità per l’Ente di acquisire i suddetti pareri, abbiamo fatto presente che, dato il carattere non vincolante dei pareri proposti e la non subordinazione gerarchica dei R&T ai Dirigenti dell’Ente, il d.lgs. 150/2009 non impedisce in alcun modo l’accoglimento della nostra proposta, proposta che rende invece il processo di valutazione della performance più equo, obiettivo e rappresentativo delle reali capacità dei soggetti sottoposti a valutazione.

Abbiamo inoltre fatto presente che la nostra proposta è pienamente coerente con quanto riportato nello stesso Documento del CNR laddove, a pag. 14, afferma che “il dirigente/direttore, ferma la sua unica responsabilità valutativa, può raccogliere, nelle modalità che riterrà più opportune, tutti gli elementi utili a definire una corretta valutazione, anche ricorrendo alle valutazioni effettuate da dirigenti/direttori che lo hanno eventualmente preceduto nella gestione della struttura, oppure presso i precedenti superiori gerarchici del valutato che è stato trasferito, oppure da colleghi che collaborano frequentemente con il valutato”.

Infine, tenuto che il dpr 171 del 1991, nel definire i profili professionali, attribuisce agli Operatori tecnici e di amministrazione (a differenza degli altri profili professionali tecnici e amministrativi) una sfera di autonomia solo “nell’ambito delle istruzioni ricevute” e un grado di responsabilità “relativa alla corretta esecuzione del lavoro”, abbiamo di fatto chiesto che il Catalogo dei comportamenti organizzativi per il personale con profilo di Operatore debba essere in parte distinto dal Catalogo relativo al resto del personale tecnico ed amministrativo. In particolare, abbiamo chiesto che il personale Operatore non sia valutato anche in base alla sua capacità di a) riconoscere e analizzare situazioni critiche del suo lavoro e identificare possibili soluzioni pratiche al problema, e b) proporre idee e osservazioni nell’ambito della sua attività.

Diversamente, il personale Operatore sarebbe seriamente penalizzato nella sua valutazione, venendogli chiesti comportamenti non coerenti col proprio profilo professionale.

A fine riunione abbiamo chiesto informazioni al CNR in merito alla procedura per il passaggio di fascia stipendiale dei R&T che, ai sensi del comma 8, art. 4, Parte Seconda del CCNL del 1998, II biennio economico, si sarebbe dovuta concludere entro il 30 aprile. Il CNR ci ha comunicato che conta di avviare la procedura nel mese di maggio.

 

Laura Fantozzi

Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

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