Statuto

Di seguito lo Statuto di FGU- Dipartimento Ricerca, composto da 2 Sezioni: ANPRI che rappresenta ricercatori e tecnologi, FLP che rappresenta tecnici ed amministrativi degli Enti Pubblici di Ricerca.

Statuto FGU-Ricerca 2017

F.G.U. – DIPARTIMENTO RICERCA
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
SEZIONE RICERCA

STATUTO
Approvato dal CD FGU-Ricerca il 7/10/2019

Articolo 1
Denominazione e sede

  1. Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto della FEDERAZIONE GILDA-UNAMS (di seguito FGU) è istituito il “DIPARTIMENTO RICERCA” della FGU che assume la denominazione “FGU-DIPARTIMENTO RICERCA” (di seguito “Dipartimento”) il quale si prefigge di rappresentare e tutelare sul piano professionale e culturale i dipendenti degli enti, istituti e agenzie di ricerca ricompresi nel Comparto di contrattazione collettiva “Istruzione e Ricerca”.

Il Dipartimento, corrispondente al settore contrattuale della Ricerca, dispone di propria autonomia amministrativa ed organizzativa, si dota di un proprio Statuto, coerente con quello della FGU, di un proprio codice fiscale, redige un proprio bilancio che viene annualmente trasmesso alla FGU. Il Dipartimento ha competenza, anche contrattuale, di rappresentanza del proprio settore, fermo restando che la titolarità della firma del CCNL spetta alla FGU. La FGU attribuisce al Dipartimento le prerogative sindacali che derivano dalla sua consistenza.

  • Il Dipartimento non ha fini di lucro e potrà svolgere ogni attività prevista dallo Statuto a favore dei propri iscritti.
  • Al Dipartimento possono aderire i ricercatori, i tecnologi, gli amministrativi, i tecnici e il personale a qualunque titolo dipendente dagli enti, istituti e agenzie di ricerca ricompresi nel Comparto di contrattazione collettiva “Istruzione e Ricerca” attraverso l’adesione alla FGU.
  • Il Dipartimento ha la sede nazionale in Roma.

Articolo 2
Finalità

  1. Il Dipartimento provvede a:
  2. rappresentare e tutelare gli interessi collettivi dei lavoratori associati del settore ricerca nei confronti delle istituzioni e in generale della Società;
  3. rappresentare la FGU nell’attività contrattuale di specifica competenza del settore ricerca dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro.
  4. Il Dipartimento persegue gli obiettivi specifici del settore sindacale rappresentato, coerentemente con lo statuto della FGU, nel quadro della tutela e del potenziamento delle istituzioni democratiche, ispirando la propria azione ai valori di libertà, pari opportunità e di giustizia quali basi essenziali per lo sviluppo della persona umana.

Articolo 3
Tesseramento

  1. Il Dipartimento iscrive i lavoratori associati, mediante la sottoscrizione della delega alla FGU, utilizzando la domanda di iscrizione riportante la denominazione “FGU – DIPARTIMENTO RICERCA”.
  2. Il Dipartimento assegna gli associati alla Sezione competente a rappresentarli in base alla categoria professionale di appartenenza, così come indicato all’art. 4 al presente statuto.
  3. Ciascuna Sezione definisce e comunica alla FGU, informando il Consiglio Direttivo di cui all’art. 7, la quota di iscrizione mensile o annuale di ogni singolo lavoratore (in % sullo stipendio), in base alla categoria di appartenenza.
  4. L’adesione dei lavoratori a “FGU – DIPARTIMENTO RICERCA” è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di revoca.

Articolo 4
Organizzazione generale di “FGU – DIPARTIMENTO RICERCA”

“FGU – DIPARTIMENTO RICERCA” è articolato in Sezioni, ognuna delle quali si dota di un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento, coerente con il presente Statuto e con lo Statuto della FGU.

Alla stesura del presente Statuto il Dipartimento è organizzato nelle seguenti Sezioni:

  1. Sezione “FGU – DIPARTIMENTO RICERCA ANPRI”, di seguito “Sezione ANPRI”, con competenza sul personale con la qualifica di Ricercatore e Tecnologo a qualunque titolo dipendente dagli enti, istituti e agenzie di ricerca  ricompresi nel Comparto di contrattazione collettiva “Istruzione e Ricerca”; all’interno di questa sezione  sono inseriti gli iscritti di provenienza ANPRI con la qualifica di Ricercatore e Tecnologo ed altri ambiti omogenei, nonché i Ricercatori e Tecnologi che aderiranno successivamente a “FGU – DIPARTIMENTO RICERCA”.
  2. Sezione “FGU – DIPARTIMENTO RICERCA FLP”, di seguito “Sezione FLP”, con competenza sul personale con la qualifica di Amministrativi e Tecnici a qualunque titolo dipendente dagli enti, istituti e agenzie di ricerca ricompresi nel Comparto di contrattazione collettiva “Istruzione e Ricerca”, all’interno di questa sezione  sono inseriti gli iscritti di provenienza FLP Ricerca con la qualifica di Amministrativi e Tecnici ed altri ambiti omogenei, del presente statuto, nonché gli iscritti, relativi a tali qualifiche, che aderiranno successivamente a “FGU – DIPARTIMENTO RICERCA” .

Articolo 5
Competenze delle Sezioni

1.  Sono di competenza degli organismi statutari di ciascuna Sezione, con riferimento al proprio ambito operativo e nell’ambito delle finalità del Dipartimento indicate all’art.2, le seguenti attività:

  1. coordinare e sostenere le attività delle categorie associate al Dipartimento;
  2. approfondire le tematiche inerenti gli ambiti di propria competenza anche assumendo iniziative di rilevanza esterna e pubblica;
  3. eleggere, nei limiti del numero stabilito dall’Ufficio di Coordinamento Nazionale, di cui all’art. 7, i componenti di tutti gli Organi del Dipartimento;
  4. eleggere, per come stabilito all’art. 10, i membri degli Organi della Sezione, cui all’art. 7;
  5. sottoscrivere i contratti di lavoro integrativi riguardanti le categorie di competenza per conto della FGU;
  6. gestire le prerogative sindacali nazionali assegnate dalla FGU, oltre a quelle assegnate nelle amministrazioni del settore ricerca, sulla base dei conteggi effettuati dalle pubbliche amministrazioni in occasione dei periodici accertamenti della rappresentatività sindacale;
  7. definisce, comunicando alla FGU, l’ammontare e le modalità di versamento del contributo associativo, sempre in % sullo stipendio, degli iscritti a ciascuna Sezione;
  8. gestire gli iscritti, le entrate e le spese afferenti alla Sezione;
  9. designare i rappresentanti del Dipartimento nei casi di competenza esclusiva per materia o categoria professionale;
  10. approvare i Regolamenti di Sezione che stabiliscono le norme e le modalità di funzionamento della Sezione;
  11. approvare le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo.

2. In prima istanza, i Regolamenti di ogni Sezione dovranno essere approvati dalla maggioranza semplice del Consiglio Nazionale (di cui all’art.7, comma 2, lett. c) entro 3 mesi dalla costituzione del Dipartimento.

3. Le Sezioni mantengono piena autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale e determinano la politica sindacale del settore ricerca nei limiti in cui questa viene loro riconosciuta dallo Statuto.

4. Nel caso di disaccordo tra le Sezioni in merito alla sottoscrizione di un contratto integrativo di Ente di competenza concorrente, la decisione viene rimessa all’Ufficio di Coordinamento (vedi art. 8, comma 4).

Articolo 6
Competenze del Dipartimento

  1. Sono competenze riservate agli Organi statutari del Dipartimento le materie non di esclusiva competenza ed interesse di una sola Sezione, quali, ad esempio, i temi di carattere sociale ed etico, quelli generali relativi all’economia, al lavoro ed alla previdenza, le problematiche di rilevanza costituzionale o riferite alle garanzie costituzionali.
    1. E’ in ogni caso fatta salva e garantita l’autonomia delle Sezioni per la tutela degli interessi professionali, giuridici ed economici delle categorie di appartenenza.

 

Articolo 7
Organi del Dipartimento e delle Sezioni

  1. Sono Organi elettivi del Dipartimento:

a livello nazionale:

  1. l’Ufficio di Coordinamento Nazionale;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. i Tesorieri (due, uno per ciascuna sezione);
  4. i Revisori dei Conti;
  5. il Collegio dei Probiviri.

a livello territoriale:

a) i Segretari Territoriali (Regionali e/o Provinciali) del Dipartimento, nominati dall’Ufficio di Coordinamento Nazionale.

  • Sono Organi elettivi delle Sezioni:

a livello nazionale:

  1. il Segretario Generale della Sezione;
    1. la Segreteria Nazionale della Sezione;
    1. Il Consiglio Nazionale della Sezione;
    1. I Responsabili nazionali di ente;
    1. I Consigli nazionali di ente;
    1. il Tesoriere;
    1. i revisori dei conti;
    1. il Collegio dei Probiviri.
  2. A tutti gli iscritti alla “FGU – DIPARTIMENTO RICERCA” è garantita la partecipazione democratica alla vita associativa e all’elezione degli organismi statutari, nell’ambito delle sezioni di appartenenza, purché in regola con il versamento delle quote associative.
  3. “FGU – DIPARTIMENTO RICERCA” è fondato sul principio della più ampia democrazia interna e pertanto:
  4. tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi, ed in quelli di controllo, sono elettive;
  5. tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti;
  6. le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti;
  7. tutti gli iscritti sono tenuti al rispetto delle deliberazioni assunte democraticamente;
  8. per tutte le elezioni interne relative ad organi deliberanti o di controllo si rimanda alla redazione di uno specifico regolamento elettorale coerente con il presente Statuto e con lo Statuto della FGU;
  9. tutte le elezioni devono essere effettuate con votazioni dirette, che possono svolgersi anche per posta o per via telematica;
  10. gli organi esecutivi collegiali decadono qualora sia stata votata la sfiducia nei loro confronti da parte degli organi che li hanno eletti;
  11. tutti gli organi durano in carica quattro anni.
  12. Gli iscritti degli Enti mono sede riuniti in assemblea eleggono direttamente:
  13. i membri del Consiglio di Ente, che ha competenze sulle tematiche di specifico interesse dell’Ente e sulla contrattazione integrativa di Ente, nell’ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Nazionale (CN);
  14. il Responsabile nazionale di Ente (RNE);
  15. i delegati al Congresso nazionale di Sezione (che si svolge ogni quattro anni).
  16. Gli iscritti degli Enti plurisede riuniti in assemblea eleggono direttamente:
  17. il Responsabile di Sede locale
  18. il Consiglio di Sede locale
  19. i delegati al Congresso nazionale di Sezione (che si svolge ogni quattro anni), ai quali compete l’elezione del Consiglio nazionale di Ente, del Responsabile nazionale di Ente (RNE) e del vice Responsabile.
  20. I delegati al Congresso nazionale di Sezione eleggono i membri del Consiglio nazionale della Sezione, che dura in carica quattro anni, che definisce le linee strategiche della Sezione ed elegge gli Organi direttivi della Sezione e del Dipartimento.

Articolo 8
L’Ufficio di Coordinamento Nazionale del Dipartimento

  1. L’Ufficio di Coordinamento Nazionale è composto dal Coordinatore generale del Dipartimento, di seguito “Coordinatore”, legale rappresentante del “Dipartimento Ricerca” della FGU, e dal Vice Coordinatore. Le cariche sono ricoperte dai Segretari generali delle Sezioni ANPRI e FLP. Assume la carica di Coordinatore generale il Segretario Generale della Sezione con il maggior numero di iscritti.
  2. L’Ufficio di Coordinamento Nazionale coordina l’attività e la politica sindacale del Dipartimento sulla base degli indirizzi stabiliti dagli organi collegiali e in linea con le esigenze delle Sezioni. Rappresenta, per conto della FGU, il settore Ricerca nei rapporti istituzionali e contrattuali generali.
  3. L’Ufficio di Coordinamento Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da uno dei componenti.
  4. L’Ufficio di Coordinamento Nazionale assume le decisioni di carattere generale in accordo con le Sezioni. Nel caso di disaccordo tra le Sezioni sulla sottoscrizione di un contratto integrativo di Ente di competenza concorrente, la decisione è rimessa all’Ufficio di Coordinamento Nazionale che dovrà deliberare in merito all’unanimità o, in caso contrario, sulla base del principio di prevalenza numerica degli iscritti nell’amministrazione interessata.
  5. L’Ufficio di Coordinamento Nazionale amministra e gestisce il fondo comune del Dipartimento, di cui al successivo art. 9 – comma 3 – lettera c), e dispone – d’intesa con il Consiglio Direttivo – l’acquisizione di beni e servizi direttamente attribuibili al Dipartimento.
  6. L’Ufficio di Coordinamento Nazionale può conferire, incarichi o compiti relativi all’organizzazione interna del Dipartimento, da svolgere a titolo gratuito, ad iscritti delle varie Sezioni.

Articolo 9
Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è organo di coordinamento tra le Sezioni al quale sono affidati compiti deliberanti.
  2. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Coordinatore generale e da altri 6 componenti eletti dai Consigli nazionali delle singole sezioni, 3 per ciascuna Sezione, compreso il Vice Coordinatore generale. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno per dibattere e approfondire le tematiche di interesse delle Sezioni con particolare riferimento ai temi di carattere etico e sociale; esso rappresenta il momento di massima sinergia delle Sezioni, dove le diverse posizioni possono essere apertamente confrontate e contemperate, nella ricerca di soluzioni condivise che possano rappresentare il Dipartimento nella sua interezza.
  3. Al Consiglio Direttivo, in particolare, compete:
  4. discutere e approvare le linee politiche generali del Dipartimento;
  5. predisporre iniziative comuni da realizzare tra le Sezioni;
  6. deliberare annualmente l’ammontare e le modalità di versamento della quota dovuta dalle Sezioni come parte del contributo associativo di competenza del Dipartimento da destinare al finanziamento delle spese generali comuni;
  7. approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio di previsione della parte generale del bilancio del Dipartimento, previa approvazione da parte delle Sezioni delle parti di bilancio di propria competenza;
  8. predisporre, approvare ed eventualmente modificare i regolamenti che definiscono il funzionamento del Dipartimento;
  9. approvare modifiche allo Statuto e prendere atto delle modificazioni ai regolamenti delle Sezioni;
  10. avanzare proposte all’Ufficio di Coordinamento Nazionale ed alle Sezioni sulle politiche di intervento sul territorio.
  11. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Coordinatore generale; ove necessaria un’espressione di voto, i componenti del Consiglio Direttivo dispongono di un voto ciascuno.
  12. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, fatta salva la maggioranza di 3/5 degli aventi diritto al voto nelle materie indicate alle lettere c) ed f) del comma 3 del presente articolo. In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, i suoi componenti possono rilasciare in modo formale delega di rappresentanza ad altro componente, il quale non può disporre di più di una delega.

Art. 10
Elezione degli Organi delle Sezioni e del Dipartimento e loro prerogative

  1. Il Consiglio Nazionale (CN) di ogni Sezione del Dipartimento è eletto sulla base di un Regolamento Elettorale di Sezione che stabilisce le modalità atte a garantire la partecipazione e la rappresentanza di ogni Ente di ricerca del Comparto in modo proporzionale al numero degli associati dell’Ente.
  2. Le prerogative e le modalità di funzionamento del CN sono le seguenti:
    1. il Consiglio Nazionale è l’Organo sovrano della Sezione e ne determina l’indirizzo generale.
    1. in occasione di ciascuna riunione del CN, ogni consigliere impossibilitato a parteciparvi può conferire delega, valida a tutti gli effetti, ad altro Consigliere partecipante alla riunione. Nessun Consigliere può ricevere più di una delega. I membri del CN decadono automaticamente dopo due assenze consecutive per le quali non abbiano conferito delega o comunque dopo tre assenze consecutive o quando non in regola con il pagamento della quota.
  3. Il Consiglio Nazionale di ogni Sezione riunito in Assemblea Plenaria:
    1. stabilisce gli obiettivi generali della Sezione nell’ambito delle finalità statutarie e determina le linee generali d’azione per il loro conseguimento;
    1. elegge al suo interno il Segretario Generale della Sezione, gli altri membri della Segreteria Nazionale, il Tesoriere, i Revisori dei Conti della Sezione e i probiviri della sezione nonché i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo del Dipartimento, nei Revisori dei Conti e nel Collegio dei probiviri del Dipartimento. Una mozione di sfiducia a membri della Segreteria Nazionale può essere presentata da almeno un terzo dei membri del CN o dalla maggioranza dei membri della Segreteria Nazionale stessa.
    1. designa, su proposta della Segreteria Nazionale, i Segretari Territoriali (Regionali e/o Provinciali) della Sezione;
    1. esamina e approva annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Sezione, presentati dal Tesoriere unitamente al Segretario Generale;
    1. per gli Enti pluri-sede ed esclusivamente per gli adempimenti previsti nelle fasi congressuali, il CNS definisce numero ed estensione delle sedi locali, su proposta della SNS e di concerto con i CNE interessati, in modo da garantire l’afferenza di ciascun associato ad una sede locale, eventualmente prescindendo, se del caso, dall’Ente di appartenenza.
    1. approva i Regolamenti della Sezione e le loro modifiche e integrazioni con una maggioranza di 2/3, su proposta della Segreteria Nazionale o, limitatamente ai regolamenti elettorali, della Commissione Elettorale.
  4. Il Consiglio Nazionale di Sezione si riunisce, in Assemblea Plenaria, almeno due volte l’anno in seduta ordinaria presieduta dal Segretario Generale, su convocazione del Segretario Generale e con ordine del giorno predisposto dalla Segreteria Nazionale. Il Consiglio Nazionale di Sezione si può riunire in seduta straordinaria, convocata dal Segretario Generale su richiesta di 1/3 dei Consiglieri Nazionali che propongono il relativo ordine del giorno.
  5. La Segreteria Nazionale, presieduta dal Segretario Generale, ha il compito di dare attuazione agli obiettivi che, con riferimento alle finalità statutarie, il Consiglio Nazionale stabilisce nell’ambito delle linee generali d’azione deliberate.

Articolo 11
I Revisori dei Conti del Dipartimento

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Dipartimento è eletto in misura di un componente per ciascuna Sezione dal relativo Consiglio Nazionale.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite nell’ambito del rendiconto consuntivo annuale presentato dall’Ufficio di Coordinamento Nazionale e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

 

Articolo 12
Il Collegio dei Probiviri delle Sezioni

11.  Il Collegio dei Probiviri di ogni Sezione è composto da tre membri, eletti dai rispettivi Consigli nazionali di Sezione tra gli iscritti e che diano affidamento per probità e spirito associativo. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico negli Organi elettivi della Sezione.
2.  Il Collegio elegge al suo interno, a maggioranza, un Presidente.
I Probiviri vengono eletti con votazioni separate. Per ciascuna elezione è richiesta la    maggioranza dei 2/3 dei  membri del CN. Se per cinque votazioni tale maggioranza non sia stata raggiunta, è valida la maggioranza dei 3/5 dei presenti.
Su richiesta del Segretario generale della Sezione  o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei membri del CN, gli Associati possono essere deferiti al Collegio dei Probiviri della Sezione che esprime parere vincolante in ordine agli eventuali provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari comprendono la censura, la sospensione dalle attività sociali da 3 a 12 mesi, l’espulsione.Gli iscritti alla Sezione che vìolino la disciplina stabilita dal presente Statuto per il funzionamento delle Sezioni o che si rendano responsabili di infrazione di natura politico-sindacale in materie di esclusiva competenza della Sezione o che comunque abbiano posto in essere comportamenti lesivi dell’interesse e del buon nome della Sezione, possono incorrere nelle sanzioni disciplinari.
6. In caso di particolare gravità, il Collegio dei Probiviri della Sezione comunica al Segretario generale il proprio parere vincolante in merito alla sospensione degli Associati, in maniera cautelativa e con effetto  immediato, dalle cariche sociali eventualmente ricoperte al momento della richiesta di cui al comma precedente. Il Segretario Generale dispone l’applicazione delle sanzioni disciplinari proposte dal Collegio dei Probiviri della Sezione o la loro eventuale e motivata sospensione. Quest’ultima può essere sottoposta a condizione, e del tutto viene data comunicazione al CN.
7. Il Collegio dei Probiviri della Sezione, sentiti gli interessati e con adeguata motivazione, si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta.  I pareri resi non possono essere oggetto di discussione, valutazione e giudizio da parte degli Organi  della Sezione.   
 

Articolo 13
Il Collegio dei Probiviri del Dipartimento

  1. ll Collegio dei Probiviri del Dipartimento si compone di 3 membri, eletti dal Consiglio Direttivo su proposta congiunta dei SG delle Sezioni.  Nella prima riunione i componenti del Collegio eleggono , fra i membri effettivi, il Presidente. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico negli Organi elettivi del Dipartimento.
  2. Gli iscritti al Dipartimento che vìolino la disciplina stabilita dal presente Statuto per il funzionamento del Dipartimento o che si rendano responsabili di infrazione di natura politico-sindacale in materie di esclusiva competenza del Dipartimento o che comunque abbiano posto in essere comportamenti lesivi dell’interesse e del buon nome del Dipartimento, possono incorrere nelle sanzioni disciplinari. Su richiesta del Coordinatore Generale o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, gli Associati possono essere deferiti al Collegio dei Probiviri del Dipartimento che esprime parere vincolante in ordine agli eventuali provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari comprendono la censura,  la sospensione dalle attività sociali da 3 a 12 mesi, l’espulsione.
4. In caso di particolare gravità, il Collegio dei Probiviri del Dipartimento comunica al Coordinatore generale il proprio parere vincolante in merito alla sospensione degli Associati, in maniera cautelativa e con effetto immediato, dalle cariche sociali eventualmente ricoperte al momento della richiesta di cui al comma precedente. Il Coordinatore Generale dispone l’applicazione delle sanzioni disciplinari proposte dal Collegio dei Probiviri del Dipartimento o la loro eventuale e motivata sospensione. Quest’ultima può essere sottoposta a condizione, e del tutto viene data comunicazione al Consiglio Direttivo.

5.   Il Collegio dei Probiviri del Dipartimento, sentiti gli interessati e con adeguata motivazione, si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta.  I pareri resi non possono essere oggetto di discussione, valutazione e giudizio da parte degli Organi  del Dipartimento.

Articolo 14
Esercizio finanziario e rendiconti

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’approvazione del preventivo e del rendiconto consuntivo dell’esercizio sociale del Dipartimento dovrà essere fatta entro il mese di aprile di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità del Dipartimento è affidata ai Tesorieri nazionali eletti in misura di un componente per ciascuna Sezione.
  2. Il rendiconto consuntivo del Dipartimento è composto da una situazione patrimoniale e un conto economico generale che comprende le sezioni indipendenti di rendiconto delle Sezioni. Le modalità di costituzione ed approvazione dei rendiconti consuntivi delle Sezioni sono definite nei regolamenti delle rispettive Sezioni.
  3. Entro il  mese di marzo di ogni anno le Sezioni danno comunicazione all’Ufficio di Coordinamento Nazionale dell’avvenuta approvazione dei rispettivi rendiconti consuntivi di pertinenza, corredati dal verbale di delibera di approvazione e da tutti i dati richiesti dalle normative vigenti in materia di Enti Associativi. I rendiconti consuntivi delle Sezioni sono approvati dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile.
  4. Sono spese generali del Dipartimento, sostenute con le risorse comuni destinate dal Consiglio Direttivo ai sensi del comma 3 lett. c) dell’art. 9 del presente Statuto, quelle voci che compongono il conto economico generale necessarie al mantenimento dell’organizzazione comune delle Sezioni e all’assunzione di iniziative di interesse generale.
  5. Sono entrate del Dipartimento:

a) la quota parte dei contributi associativi, stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi del comma  3, lettera c) dell’art. 9 del presente Statuto, riferita a ciascun iscritto alle Sezioni del Dipartimento (compresa la quota associativa di competenza della FGU e da essa fissata), nonché gli altri contributi;

b) i contributi di pubbliche amministrazioni o di enti in genere;

c) le sovvenzioni, i lasciti, le donazioni di terzi o associati;

d) altre entrate.

  • Sono entrate di ciascuna Sezione:
  • i contributi associativi degli iscritti di propria competenza (acquisiti direttamente da ciascuna Sezione o tramite FGU);
  • i contributi di pubbliche amministrazioni o di enti in genere;
  • le sovvenzioni, i lasciti, le donazioni di terzi o associati;
  • altre entrate.

Articolo 15
 Obblighi organizzativi

  1. Ogni Sezione del Dipartimento deve informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, il Dipartimento e il Coordinatore nazionale della FGU di tutte le modifiche apportate al proprio regolamento; il Dipartimento e il Coordinatore nazionale della FGU devono, inoltre, essere tempestivamente informati di ogni cambiamento intervenuto nella composizione degli organi nazionali delle Sezioni e delle federazioni ed organizzazioni sindacali/professionali nazionali ad esse collegati. A tal fine, i regolamenti delle Sezioni e i successivi atti sono depositati e conservati a cura dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale. In assenza di informazioni, il Dipartimento continua ad applicare i dati di cui è a conoscenza.
  2. Le Sezioni comunicano all’Ufficio di Coordinamento Nazionale il numero dei propri iscritti, relativo al mese di dicembre dell’anno precedente, entro il mese di marzo di ogni anno e provvedono a regolare la loro posizione contributiva nei confronti del Dipartimento con le modalità definite dal Consiglio Direttivo.
  3. Le Sezioni non in regola sotto il profilo della contribuzione economica non possono essere presenti con i loro rappresentanti ai lavori degli organi del Dipartimento. Ad esse verrà inviata solo per conoscenza la lettera di convocazione delle riunioni.

Articolo 16
Patrimonio di “FGU – DIPARTIMENTO RICERCA”

1. Il patrimonio del Dipartimento è costituito:

  1. dalla quota sociale annua e dagli altri contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 3 lett. c) dell’art. 9 del presente Statuto;
  2. dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;
  3. dalle rendite patrimoniali non destinate a far fronte a spese annuali di gestione;
  4. dai beni mobili che per acquisti, donazioni, devoluzioni e contributi a titolo diverso vengono comunque in proprietà del Dipartimento;
  5. da altre entrate.

2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Dipartimento, salvo che la destinazione e/o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17
Rimborsi spese

Il rimborso delle spese sostenute dai componenti che ricoprono cariche sociali nell’interesse del Dipartimento è ammesso, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento.

Articolo 18
Organi di informazione

Il Dipartimento può avere un proprio organo di informazione, cartaceo e/o informatico.

Articolo 19
Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è previsto dal presente Statuto e dal Regolamento applicativo, si fa rinvio allo Statuto della FGU e alle norme di legge vigenti.

Articolo 20
Norma transitoria

Alla data di adozione del presente statuto e sino allo svolgimento dei primi congressi nazionali di Sezione, da tenersi in occasione del Congresso nazionale della FGU, i Consigli nazionali di ANPRI e di FLP eleggeranno direttamente gli Organi del Dipartimento e delle Sezioni.

Per lo svolgimento dei primi congressi i componenti la SNS degli Enti pluri-sede interessati, di concerto con i componenti i CNS degli stessi Enti pluri-sede, provvederanno a quanto previsto nell’art. 10, c. 3, lettera e).

Leave a Comment