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CNR Comunicato 4 luglio 2024 Il Giudice condanna il CNR per condotta antisindacale! Sconfessato anche il Presidente del CUG!

 

 

Come già anticipato nel Comunicato dello scorso 6 marzo, nel successivo mese di aprile siamo stati costretti a presentare ricorso contro la mancata nomina del dott. Nicolì quale componente effettivo del CUG in rappresentanza del nostro Sindacato.

Il CNR aveva infatti rifiutato di nominare il componente effettivo designato, come per legge, da FGU-DR-ANPRI, richiamando una norma del regolamento interno del CUG CNR che, sulla base della Direttiva del 4 marzo 2011 della Funzione pubblica, prevede un limite massimo di due mandati per ciascun componente. Norma che, però, è stata modificata dalla successiva Direttiva n. 2 del 2019 sempre della Funzione Pubblica che ha eliminato, per ovvi motivi di continuità e di efficacia delle azioni del Comitato stesso, il limite dei due mandati stabiliti nella Direttiva del 2011, spiegando chiaramente che l’abolizione del suddetto limite è fatta “al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato”. Modifica che il CNR ha voluto ignorare e fingere che non fosse mai stata apportata.

Il Giudice, però, con la Sentenza dello scorso 2 luglio, ha dato completamente ragione alla FGU-DR-ANPRI, stabilendo che il regolamento interno del CUG CNR, sulla base del quale il CNR “ha negato la nomina del dott. Nicolì al CUG , è illegittimo per quanto riguarda la parte relativa al divieto di rinnovare il mandato oltre la seconda volta, in quanto in contrasto con la direttiva n. 2/2019, che fra le fonti del diritto è gerarchicamente superiore al regolamento stesso e rappresenta una norma cogente e vincolante per l’Amministrazione”.

In particolare, il Giudice ha evidenziato che “poiché la direttiva n. 2 del 2019 prevede espressamente la necessità di adeguare le previsioni della direttiva del 2011 in materia di funzionamento dei CUG […], le disposizioni, come quelle del regolamento interno in questione, che non siano in linea con le norme previste nella stessa direttiva del 2019, fonte di rango superiore, sono illegittime”.

Tutto ciò, si legge nella sentenza, “comporta la fondatezza del ricorso” da noi presentato “in quanto il CNR nel negare la nomina del candidato dr Nicolì al CUG ha senza dubbio configurato una violazione alla libertà ed alle prerogative sindacali, peraltro, in violazione di legge. Infatti, la designazione da parte del sindacato del membro effettivo del CUG rappresenta senza ombra di dubbio una interesse per il sindacato stesso in quanto la figura del designato dr Nicolì evidenzia lo svolgimento della funzione prevista dalla legge all’interno del Comitato che ha «compiti propositivi, consultivi e di verifica» in relazione all’ «ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori».

Di conseguenza, il Giudice ha dichiarato che la condotta tenuta dal CNR nel nominare il 1° marzo scorso il nuovo CUG, “nella parte in cui è stata disattesa la designazione del dott. Nicolì, è antisindacale” e ha condannato“il CNR a riconoscere la designazione della FGU, ammettendo il dott. Nicolì quale componente effettivo del CUG del CNR, ritenuto di disapplicare il Regolamento del CUG presso il CNR nella parte in cui prevede che «tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta» (art. 5, comma 3) e del Provvedimento n. 38 a firma del Direttore Generale del CNR sottoscritto in data 1.03.2024, laddove non recepisce la designazione del dott. Antonio Nicolì quale componente effettivo del CUG”.

Il Giudice ha inoltre condannato il CNR al pagamento delle spese processuali a favore della FGU-DR-ANPRI, liquidate in € 3.800, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Condanna, e clamorosa figuraccia, che il CNR avrebbe potuto evitare se solo avesse deciso di farsi guidare dal semplice buon senso, prima ancora che dalla logica e dal rispetto della legge.

Ma ad essere condannato per condotta antisindacale è evidentemente anche il Presidente del CUG, Antonio Tintori, che ha sostenuto, assieme all’Amministrazione, la tesi secondo cui le OO.SS. non possono designare chi è già stato rinnovato nell’incarico. E anzi, nonostante la questione fosse in procinto di essere decisa dal Giudice, nella riunione del 5 giugno scorso ha addirittura preteso di far decidere a tutto il Comitato di ribadire ulteriormente nel Regolamento interno del CUG l’impossibilità del rinnovo oltre il secondo mandato!

Noi lo abbiamo già detto (vedi Comunicato del 3 febbraio 2023) e lo ripetiamo nuovamente: Tintori è inadatto a presiedere il Comitato Unico di Garanzia del CNR. E adesso che il Giudice del Lavoro ha sancito, senza neppure un’ombra di dubbio, il suo comportamento antisindacale chiediamo al Presidente del CUG di dimettersi.

Come può infatti continuare a presiedere un organismo paritetico come il CUG chi si è macchiato di condotta antisindacale?

E come può continuare a Presiedere il Comitato chi insiste affinché nel Regolamento interno del CUG siano inserite ulteriori disposizioni contra legem lesive del principio di pariteticità, oltre che della libertà e delle prerogative sindacali, quale ad esempio la riduzione del quorum delle riunioni dai 2/3 dei componenti convocati, attualmente previsti, al solo 50%?

E, infine, quali altre prove occorrono affinché l’Amministrazione e le altre sigle sindacali chiedano, assieme alla FGU-DR-ANPRI, le dimissioni di Antonio Tintori da Presidente del CUG per inidoneità alla carica e indegnità delle relative funzioni?

  Laura Fantozzi

Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

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