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CNR Comunicato 4 ottobre 2022 ePAS: corrette dal CNR le violazioni al contratto dei R&T segnalate dalla FGU-ANPRI

 

 

Pochi giorni fa, in un silenzio che parla da sé, il CNR ha apportato alcune modifiche al sistema ePAS al fine di eliminare evidenti violazioni della normativa contrattuale dei R&T ivi presenti, violazioni segnalate e puntualmente argomentate nel nostro Comunicato del 4 settembre.

In particolare, ePAS ora riporta chiaramente che i R&T non devono fare alcuna “richiesta” per usufruire dei giorni di ferie spettanti ma darne solo “comunicazione, come da noi argomentato nel rispetto dell’art. 58 del CCNL del 2002 che stabilisce che “Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque l’assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità”.

Medesima modifica è stata apportata per la fruizione delle assenze compensative (comma 5, art. 58 del CCNL del 2002), da comunicare e non più da richiedere, anche se ePAS si ostina incomprensibilmente a chiamarle “riposi compensativi“, benché tali “riposi” siano per contratto riservati ai soli tecnici ed amministrativi (vedere comma 1, art. 49 del CCNL del 2002).

Modificata anche la pagina riservata alla autodichiarazione dell’attività fuori sede ove ora non compare più, a meno di rare e incomprensibili eccezioni, l’illegittimo riferimento al DPR n. 445/2000 accompagnato dalla formula “consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità ….”. L’autocertificazione richiesta ai R&T dal comma 3, art. 58 del CCNL del 2002 è infatti, come da noi dimostrato, una semplice autodichiarazione firmata di rispondenza a verità.

Non è stata invece eliminata da ePAS l’indicazione anche per i R&T della “finestra intervallo pranzo”, ossia dell’intervallo durante il quale pranzare (e fare quindi la pausa obbligatoria di 30 minuti se si lavora per più di 6 ore), indicazione che sembra essere stata demandata da ePAS ai singoli direttori/responsabili. L’illegittima previsione di una “finestra  intervallo pranzo” per i R&T può comportare la sottrazione illegittima dall’orario di lavoro dei 30 minuti di pausa obbligatoria qualora il Ricercatore o Tecnologo facesse la sua pausa in altro orario. Sfortunatamente, convincere i direttori/responsabili che imporre ai R&T di fare la loro pausa pasto in un predeterminato intervallo viola le norme contrattuali, dato che il CCNL riconosce ai R&T “l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro“, sembra al momento impresa titanica.

Ovviamente, le correzioni apportate a ePAS non scalfiscono in alcun modo l’illegittimità del suo uso nei confronti dei R&T per i quali, come già da noi ricordato tantissime volte (si veda ad esempio il Comunicato del 24 marzo 2016), la giurisprudenza ha stabilito che “il sistema di rilevazione a badge per verificare i tempi di presenza nella sede di servizio dei tecnologi e ricercatori è palesemente in contrasto con la disciplina contrattuale”.

 

Gianpaolo Pulcini

Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

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