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CNR Eventuale revoca delle procedure selettive per le progressioni del personale ricercatore e tecnologo

Roma, 15 settembre 2023

Prot:21/2023

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Presidente del CNR

Dott. Giuseppe Colpani

Direttore Generale CNR

e p.c.  Dott.ssa Annalisa Gabrielli

Dirigente Centrale Gestione delle Risorse

Ricercatori e Tecnologi del CNR

Oggetto: Eventuale revoca delle procedure selettive per le progressioni del personale ricercatore e tecnologo

 

Gent.ma Presidente

Egregio Direttore Generale,

siamo stati da Lei prontamente informati che il CdA, nella riunione del 13 settembre, ha rinviato “per approfondimenti” ogni decisione in merito alla possibile revoca, in via di autotutela amministrativa, delle procedure selettive ex art. 15 per Dirigente di Ricerca (bando n. 315.62) e per Dirigente Tecnologo (Bando n. 315.64) a seguito di un’ordinanza emessa dal giudice del lavoro di Roma su un ricorso depositato da un collega che ha presentato domanda di partecipazione al bando per Dirigente di Ricerca pur essendo diventato Primo Ricercatore solo con decorrenza 1° gennaio 2023.

Sia lo strumento di autotutela che si ipotizzava di utilizzare (la revoca ex art. 21-quinquies e non l’annullamento ex art. 21-nonies della legge 241/1990), sia la chiara riaffermazione della “piena rispondenza dell’opzione interpretativa offerta dal CNR allo spirito e alla ratio” dell’art. 15 (riportata nell’informativa sindacale dell’11 settembre) rendono evidente che il CNR non ritenga i bandi in questione affetti da vizi di illegittimità, ancor prima che il giudice adito si pronunci nel merito. Condivisibile appare, però, la preoccupazione che l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente crei una possibile disparità di trattamento in danno dei candidati in possesso dei requisiti di inquadramento previsti dai suddetti bandi, laddove l’ordinanza del giudice del lavoro ha imposto all’Amministrazione non solo di ammettere con riserva il ricorrente, ma persino di valutare i titoli da costui conseguiti fino ad una data successiva a quella prevista dai bandi, data alla quale i candidati si sono puntualmente attenuti. Tale situazione rende – di fatto – problematico procedere con una valutazione equa di tutti i candidati, prima del pronunciamento nel merito.

L’opzione di revocare i suddetti bandi può quindi essere accettata ma solo se vengono banditi con immediatezza nuovi concorsi (così come l’Ente fece nel 2013 con analoghi concorsi interni ex art. 15 per PR e DR), si continuino a tenere ferme le esigenze di speditezza necessarie ad assicurare il tempestivo espletamento delle procedure selettive per le progressioni di carriera, senza penalizzare quanti, in possesso dei requisiti richiesti nei bandi, avevano già presentato domanda (in particolare, tutto il lavoro fatto da chi ha già presentato domanda dovrà essere preservato).

Chiediamo pertanto che, in caso di revoca dei bandi, i nuovi bandi per Dirigente di Ricerca e Dirigente Tecnologo vengano indetti quanto prima, adeguatamente motivati sul punto riguardante la data di inquadramento nel II livello, cosicché siano in grado di superare definitivamente i dubbi interpretativi sollevati dal ricorrente sulla corretta applicazione dell’art. 15, comma 9, del CCNL 2002-2005 e, allo stesso tempo, siano in grado di garantire la decorrenza economica e giuridica dei passaggi di livello al 1° gennaio 2023, al fine di non penalizzare i vincitori, sia in termine di arretrati spettanti che di anzianità giuridica (e quindi di fascia stipendiale) nel nuovo livello di inquadramento.

I precedenti bandi – oltre al deficit di motivazione sulla pur ragionevole e consolidata interpretazione che ne ha sempre dato il CNR – presentano, inoltre, un’evidente disparità di trattamento rispetto ai bandi per il passaggio dal III al II livello, laddove i primi – in contrasto con il disposto dell’art. 15, comma 6, del CCNL 2002-2005 – utilizzano differenti criteri e modalità di accertamento del merito scientifico e tecnologico, con specifico riferimento alla mancata attribuzione di un punteggio per la valorizzazione dell’attività svolta presso il CNR dal personale appartenente al II livello. Chiediamo, pertanto, che negli eventuali nuovi bandi per il passaggio al I livello sia prevista una valorizzazione dell’esperienza acquisita presso l’Ente, così come previsto nei bandi per il passaggio al II livello, con l’attribuzione di un punteggio semmai diverso da quello previsto per il passaggio al II livello ma non irragionevolmente del tutto assente. In questo modo, si preserverà la parità di trattamento e si garantirà un processo di progressione professionale equo e non discriminatorio.

Infine, ribadiamo la richiesta (già avanzata in ultimo con la lettera del 29 agosto scorso) di aumentare il numero di posizioni da bandire per I livello in quanto, anche a valle delle selezioni interne in itinere, la percentuale di Dirigenti di Ricerca e di Dirigenti Tecnologo effettivamente in servizio nell’Ente sarà decisamente bassa, attestandosi intorno al 16% e al 13%, rispettivamente, del numero di Ricercatori e Tecnologi di ruolo dell’Ente.

In questo spirito di cooperazione, auspichiamo l’ottenimento di una soluzione equa e rapida per tutti gli interessati.

Restiamo fiduciosi che si possa trovare un percorso che concili le esigenze dell’ente con i diritti dei dipendenti e dei candidati coinvolti in questo processo.

Gianpaolo Pulcini

Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

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