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COMUNICATO 10 ottobre 2024 :  Il MUR incontra le rappresentanze sindacali per presentare il ddl “Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca”

 

 

Ieri, mercoledì 9 ottobre, il Ministro dell’Università e della Ricerca Sen. Anna Maria Bernini ha incontrato le rappresentanze sindacali per un confronto sul disegno di legge (ddl) presentato dal Governo in Senato lo scorso 20 settembre ( AS 1240 ).  Il ddl attraverso una modifica della legge n. 240/2010 (cosi detta legge “Gelmini”) si propone di introdurre varie nuove forme di contratti per la fase del pre-ruolo sia per l’Università che per gli Enti di Ricerca (EPR).

Riepiloghiamo brevemente, così come abbiamo con chiarezza espresso al Ministro nell’incontro, il nostro parere su queste potenziali nuove forme contrattuali che si vorrebbero introdurre.

Contratto post-doc: contratto fino ad un massimo di tre anni non prolungabile che vede nel ddl solo il limite minimo della retribuzione fissato al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Per il resto rileviamo una totale discrezionalità da parte delle diverse istituzioni di definire nel bando, oltre – come è naturale – alle specifiche funzioni anche quali sono “i diritti e i doveri relativi” e il “trattamento economico e previdenziale”. Addirittura si prevede per gli EPR che si possa accedere al contratto post-doc senza avere il dottorato.

La nostra impressione/valutazione è che assomigli terribilmente ad un assegno di ricerca, che scomparirà alla fine del 2024, sotto mentite spoglie!

 

Borse di assistenti all’atti- vità di ricerca: borse di due tipi: junior e senior rispettivamente assegnabili a chi ha un titolo di laurea magistrale o di dottorato da non oltre sei anni e che possono durare da un minimo di uno fino a tre anni. Di nuovo abbiamo, come per il contratto post-doc, la totale discrezione nella definizione dei “diritti e doveri” che avrà il singolo assegnista che potrebbero non solo cambiare da Università e/o Ente di Ricerca ma addirittura tra un bando e un altro. Cioè, ad esempio, se due colleghi “giovani” che operano sullo stesso progetto di ricerca svolgendo ruoli analoghi potrebbero vedersi riconosciuti diversi diritti e doveri!

Cosa dire come commento. Totale e completo arbitrio da parte del committente nei confronti di persone che potrebbero nel caso di borse post-doc, sommando i periodi di laurea, borse post-laurea, dottorato, borse post-doc, tranquillamente arrivare a trentacinque anni di età, con un livello culturale e professionale di alto livello, senza aver nessuna prospettiva circa il loro percorso di carriera futuro!!!!

Contratti di professore aggiunto: il fine indicato nel ddl è istituire questa figura a “…favore di esperti di alta qualificazione, anche appartenenti al mondo professionale, finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca e terza missione”. Che, oltre al limite temporale da tre mesi a tre anni, di nuovo sembra prevedere solo altri due vincoli. Il primo “…non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari…”, il secondo riguarda la retribuzione i cui limiti sono fissati dal decreto ministeriale emanato in forza dell’art. 23 della legge “Gelmini”  su citata.

Un disegno di legge che sembra avere l’obiettivo opposto a quello che si voleva avviare con il contratto di ricerca, come noi lo abbiamo definito in passato “disboscare la pletora di contratti pre-ruolo” per avere possibilmente solo due percorsi professionali iniziali: uno che punta alla carriera Universitaria o  negli Enti di Ricerca, l’altro per ottenere una professionalizzazione nell’ambito di queste istituzioni per passare poi ad attività al di fuori di esse. Ma in entrambi i casi con una chiara individuazione di quale è il percorso in cui si viene indirizzati nel momento in cui viene offerta una posizione o l’altra. Questo non ci sembra l’obiettivo che ci si è dati nel predisporre il disegno di legge ma solo quello di consentire forza lavoro da usare in maniera sostanzialmente indiscriminata e senza nessuna preoccupazione per le tutele da fornire.

Auspichiamo che in un eventuale percorso parlamentare si possa avere l’opportunità di emendare il ddl per renderlo coerente all’obiettivo di valorizzare l’attività e i percorsi professionali alle persone giovani che si vorranno avvicinare al mondo della docenza e della ricerca.

 

 

Segreterie Nazionali FGU – Dipartimenti

Università e  Ricerca

 

 

1) Disegno di legge AS1240

 

 

 

 

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