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COMUNICATO 16 maggio 2022   Disegno di legge sul pre-ruolo e reclutamento in discussione al Senato: siamo in dirittura di arrivo? E come?  

 

          

Lo scorso 11 maggio sono stati depositati alla VII commissione del Senato gli emendamenti del relatore al disegno di legge n. 2285 (1) “Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca”. Questi emendamenti configurano alcune sostanziali modifiche al testo pervenuto dalla Camera lo scorso mese di giugno. Cerchiamo di riassumerle e commentarle, in particolare per l’impatto che potranno avere sugli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).

Premettiamo che, non solo a nostro avviso e nell’ottica di inquadrare i commenti successivi, uno dei principi “ispiratori” di questo intervento legislativo sul pre-ruolo, che inizialmente doveva riguardare solo l’Università, è anche quello di uniformare le “carriere” nel sistema Ricerca nel suo complesso, quindi anche negli EPR che ne sono parte essenziale. Il tutto nell’ottica del principio della mobilità dei Ricercatori che è considerato un punto cardine dello Spazio Europeo della Ricerca promosso dall’Unione Europea. Per cui mobiltà non solo tra Università ed EPR ma anche verso altre istituzioni di ricerca quali le fondazioni, gli IRCCS ed eventualmente strutture di ricerca private in senso stretto. A questo riguardo va considerato anche l’altro intervento legislativo effettuato con il decreto legge n. 152/2021 che con l’art. 26 vuole promuovere proprio il sostegno alla mobilità dei ricercatori.

 

Gli articoli previsti nel disegno di legge pervenuto dalla Camera sono (con indicati in grassetto gli eventuali nuovi titoli previsti negli emendamenti):

  1. Oggetto e ambito di applicazione
  2. Borse di ricerca
  3. Dottorato di ricerca
  4. Assegni di ricerca à    Contratti di ricerca
  5. Ricercatori universitari
  6. Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca à Disposizioni in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato
  7. Portale unico dei concorsi dell’università e della ricerca
  8. Norme transitorie e finali

 

Una prima rilevante novità è l’introduzione, all’art. 4, dei “contratti di ricerca” che sostituiscono completamente, salvo un periodo transitorio, gli assegni di ricerca previsti dalla legge di riforma dell’Università n. 240/2010. Questi nuovi contratti (contratti di lavoro a tempo determinato) hanno le seguenti caratteristiche principali:

  • sono collegati a specifici progetti di ricerca
  • hanno durata massima quinquennale anche se stipulati con istituzioni differenti
  • richiedono per l’accesso il titolo di dottore di ricerca (con deroga per i tecnologi degli EPR)
  • prevedono un trattamento iniziale non inferiore per gli EPR a quello del terzo livello di ricercatore o tecnologo e per l’Università a quello del ricercatore confermato.

Gli articoli 5 e 6 introducevano nella versione approvata dalla Camera la cosi detta tenure track rispettivamente per l’Università e per gli EPR. La prima novità a questo proposito è la riduzione della durata di questa nuova tipologia di contratto da tre a sei anni per l’Università ed invece a sei anni nel caso degli EPR. Il secondo rilevante cambiamento è che il modello previsto per gli EPR è completamente diverso dal precedente e difficilmente può definirsi come una vera  tenure track.

Per l’Università si prevede un contratto da ricercatore a tempo determinato di sei anni non rinnovabili. A partire dalla conclusione del terzo anno l’Università valuta, su richiesta dell’interessato, il suo passaggio in ruolo a tempo indeterminato come Professore Associato nell’ambito delle risorse previste precedentemente alla emanazione del bando. Quindi si prevedono un totale di due valutazioni: una per l’assegnazione del contratto ed una seconda per il passaggio in ruolo. Le commissioni per questa valutazione sono estratte a sorte da nominativi di Professori Ordinari, Professori  Associati, Dirigenti di Ricerca e Primi Ricercatori degli EPR. Negli ultimi due casi è richiesta l’abilitazione scientifica nazionale.

Per gli EPR la procedura prevista è completamente diversa, contrariamente a quanto previsto originariamente nel testo licenziato dalla Camera che era del tutto simile a quello dell’università.  Il testo dell’emendamento che introduce la nuova procedura è il seguente:

«1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato al livello iniziale con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Al termine del contratto l’ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell’inquadramento a tempo indeterminato nel livello corrispondente.

  1. Decorsi tre anni dall’inquadramento, l’ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell’inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.»

Negli EPR le valutazioni “concorsuali” sono tre. La prima per accedere al contratto triennale a tempo determinato da ricercatore/tecnologo a livello iniziale, una seconda per l’accesso al contratto triennale a tempo indeterminato da ricercatore/tecnologo a livello iniziale ed una terza valutazione, dopo altri tre anni, per essere inquadrato come primo ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato. Il confronto delle due procedure evidenzia che nell’Università la tenure potrebbe anche durare solo tre anni, mentre negli EPR inevitabilmente almeno sei.

Usiamo l’espressione “almeno” a causa di una considerazione che ci sovviene in proposito: cosa succede se l’ente “dimentica” la valutazione dopo il secondo triennio, o la rinvia nel tempo? Parliamo di persone fortunatamente già in ruolo a tempo indeterminato. Nei fatti avremmo realizzato una posizione di ricercatore/tecnologo a livello iniziale con un periodo di prova di tre anni e poi una attesa indefinita per il passaggio al secondo livello del tutto analoga a quella attuale in cui il 70 % circa dei ricercatori e tecnologi è inquadrato al livello iniziale in attesa di concorsi esterni o di selezioni art. 15  per passare al secondo livello.

 

Sono infine, sempre negli emendamenti all’art.6, salvaguardate le risorse di 40 milioni di euro finanziate nella legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 310, legge n. 234/202) per i soli EPR vigilati dal MUR, il cui utilizzo era previsto  solo nel caso di abolizione del terzo livello di Ricercatore e Tecnologo e che ora, non essendo più prevista l’abolizione del terzo livello, vengono redistribuite per la promozione dello sviluppo professionale  dei ricercatori e tecnologi. Di queste risorse fino a 10 milioni di euro potranno essere utilizzati per lo scorrimento delle graduatorie delle selezioni art. 15 per l’accesso al secondo livello avviate dal 1 gennaio 2019.

 

Così come abbiamo sostenuto nella audizione fatta alla VII commissione del Senato lo scorso agosto come FGU Dipartimento Ricerca, è a nostro avviso indispensabile mantenere il più alto parallelismo possibile tra le due carriere, quella universitaria e quella dei ricercatori e tecnologi degli EPR – pur nella diversità ordinamentale, per legge il primo per contratto il secondo – come elemento basilare  per la mobilità dei ricercatori,  ma anche per lo status degli stessi che è elemento altrettanto importante nel momento in cui si deve competere a livello internazionale per l’accesso ai fondi di ricerca assegnati nella stragrande maggioranza dei casi su base competitiva.

Spiace dover constatare, ancora una volta, che – nonostante le buone intenzioni che ci sono state rappresentate in varie circostanze – i due meccanismi previsti per il reclutamento dagli emendamenti attuali, nell’università e negli EPR, mantengono sensibili differenze forse ampliando il divario tra le due carriere piuttosto che ridurlo. Questo potenziale esito, la legge non è ancora approvata definitivamente, a nostro avviso non promuoverebbe una maggiore efficacia dell’attività che devono istituzionalmente svolgere i nostri enti. A maggior ragione ora che devono svolgere un ruolo fondamentale per la realizzazione della componente del PNRR che riguarda la ricerca.

 

 

 

Eleuterio Spiriti

(Segretario Generale FGU Dipartimento Ricerca Sezione ANPRI)

 

 

 

 

1) Disegno di legge n. 2285 sul sito del Senato

2) Testi degli emendamenti del relatore presentati l’11 maggio

 

 

 

 

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