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Comunicato 26 marzo 2019 NOTE SULL’INCONTRO CON IL PRESIDENTE E IL DG DEL 19 MARZO 2019 IN MERITO ALLA CIRCOLARE 9/2019

Il giorno 19 marzo 2019 si è svolto l’incontro richiesto con urgenza da FGU-Dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI CNR in merito alla Circolare 9/2019 del CNR relativo all’applicazione dell’orario di lavoro dei R&T ai sensi dell’art. 58 del CCNL.

Nell’incontro con il Presidente e con il DG del CNR la delegazione FGU ha fatto notare che la circolare 9/2019 propone una interpretazione unilaterale del parere ARAN, assolutamente restrittiva, che circoscrive in modo indebito l’autonoma determinazione del tempo di lavoro di R&T in modo tale da renderla più un orpello formale che una prerogativa collegata agli impegni e al modo di lavorare di una professione il cui scopo è quello di creare nuova conoscenza, diffonderla, trasmetterla al mondo produttivo, sollecitando altresì la partecipazione della società civile alla costruzione del progresso scientifico.

La circolare si caratterizza inoltre per discrepanze nel testo che rendono la sua interpretazione suscettibile di ulteriori restrizioni (e conseguenti conflitti) nella sua applicazione concreta all’interno degli istituti.

Premessa necessaria, è che l’output del R&T è rappresentato da pubblicazioni, rapporti, recupero di risorse sul mercato nazionale e internazionale, disseminazione e diffusione dei risultati raggiunti, prove ed esperimenti, incontri, sopralluoghi, test e interviste, osservazioni partecipate e indagini, che necessitano di spostamenti frequenti, difficilmente programmabili e soprattutto imprevedibili.

Inoltre, l’apprezzamento dello svolgimento regolare di attività scientifica e tecnologica è facilmente riscontrabile attraverso dati oggettivi che, senza entrare nel merito di una valutazione qualitativa, segnalano comunque l’esistenza di un’attività in linea con gli obiettivi programmati. Ed è a questa verifica che si riferisce la Carta Europea dei ricercatori, della quale si fornisce nella Circolare una interpretazione assolutamente sbagliata. Del resto gli avanzamenti periodici di fascia già impongono ai R&T la trasmissione di una Relazione dalla quale si evince il raggiungimento di detti risultati.

La delegazione FGU Dipartimento ricerca Sezione ANPRI ha chiesto di:

  • Eliminare la previsione secondo la quale ai ricercatori si applica la distribuzione dell’orario di lavoro in cinque giornate lavorative (dal lunedì al venerdì). Ciò determina una forte rigidità e non corrisponde alla realtà, perché i ricercatori spesso devono svolgere lavoro oltre le cinque giornate lavorative, ed è impossibile non considerare nell’orario di lavoro il tempo trascorso nelle giornate di sabato o domenica. In questi casi, se la prestazione lavorativa avviene all’interno del luogo di lavoro, si chiederà l’autorizzazione per ragioni legate alla sicurezza; le ore di lavoro saranno comunque oggetto di autocertificazione;
  • Eliminare dall’autocertificazione l’indicazione “delle motivazioni professionali e dell’attività effettuata che hanno indotto il ricercatore o il tecnologo a svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di servizio che devono, pur sempre, essere collegate con le finalità istituzionali della Struttura di appartenenza”, che rappresenta un inutile orpello volto solo a mortificare il ricercatore, senza aggiungere alcunché dal punto di vista della certezza dei fatti oggetto di autocertificazione. Le motivazioni professionali sono un elemento centrale dell’autonomia professionale e non devono essere autocertificate in nessun caso. Se sorgono dubbi sulla legittimità dell’attività svolta fuori sede, esistono con l’autocertificazione tutti gli strumenti per perseguire il ricercatore inadempiente rispetto alla prestazione contrattuale, senza che sia necessario imporre adempimenti burocratici che si risolverebbero in uno sterile adempimento formale;
  • Eliminare, perché fortemente lesiva dell’autonomia professionale la necessità di “comunicare preventivamente spostamenti fuori dalla sede di lavoro”. Oltre all’evidente carico di adempimenti burocratici, questa previsione -non presente nel parere ARAN il quale rimette tutto all’autonoma organizzazione degli enti- vuole rafforzare il controllo formale sulla ricerca e sui ricercatori. La motivazione di questa disposizione non è (e non può essere) la regolarità dell’azione amministrativa la quale è invece garantita dall’autocertificazione, ma l’assurda considerazione che la regolarità dell’attività scientifica e tecnologica alla quale i R&T sono chiamati sia soggetta alla comunicazione degli spostamenti fuori dal luogo di lavoro.

Riguardo obbligatorietà dell’uso dei sistemi di rilevazione delle presenze tramite sistemi automatici, chiaramente non prevista dal CCNL vigente, è stato rilevato che esistono allo stato situazioni organizzative dove detti sistemi non solo non produrrebbero nessun vantaggio, ma al contrario potrebbero rappresentare un ostacolo al normale ed efficiente svolgimento del lavoro. Anche su questo punto, per le ragioni richiamate, è necessario un esame accurato delle soluzioni tecniche da adottare conformemente alle previsioni contrattuali, cui l’Amministrazione non può sottrarsi.

FGU-Dipartimento Ricerca, infine, ha ribadito che rendere difficile il lavoro di ricerca attraverso procedure inadeguate sull’orario di lavoro può avere come effetto certo solo quello di aggiungere ulteriori restrizioni al quadro già sufficientemente burocratizzato entro il quale si svolge il lavoro scientifico, con conseguenze pesanti sulla produzione scientifica e sulla sua qualità. Appare peraltro incerto l’effetto di ‘regolarità amministrativa’ che dette misure sarebbero realmente in grado di produrre.

FGU-Dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI CNR

http://anpri.fgu-ricerca.it/wp-content/uploads/2019/03/20190326_com_CNR_circolare-9-art-58-1.pdf

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