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COMUNICATO CNR 24 GIUGNO 2024: ATTIVITÀ FUORI SEDE PER IL PERSONALE R&T: QUALI SONO LE REGOLE?

In questi giorni si registra una rinnovata attenzione sul tema dell’autonoma determinazione del tempo di lavoro del personale R&T e, in particolare, sull’art. 58, comma 3 del CCNL del 2002, in cui è disciplinata l’attività lavorativa fuori dalla sede di servizio. In particolare, la suddetta norma contrattuale, riprendendo integralmente quanto riportato nell’art. 35 del CCNL del 1998 (stipulato nell’Area della Dirigenza), stabilisce che “Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente”.

A tal riguardo è utile ribadire la posizione immutata di FGU-ANPRI sull’argomento, già espressa, ad esempio, nei recenti Comunicati del 13 ottobre 2021 e del 7 febbraio 2023: nessuna limitazione su dove tale attività possa essere svolta, né alcuna comunicazione preventiva sono dunque previste dal vigente contratto, limitazioni od obblighi che neanche un contratto integrativo di Ente o in sede locale possono introdurre, dato che il CCNL non demanda alla contrattazione integrativa alcuna competenza sull’attività al di fuori della sede di servizio.

Da varie fonti viene ripreso il punto di vista dell’ARAN sull’argomento. E’ opportuno ricordare, anche in questo contesto, che i pareri dell’ARAN non hanno alcun valore di legge, né sono in alcun modo vincolanti, dato che l’ARAN è solo uno dei firmatari del contratto e un suo parere ha lo stesso valore di un parere formulato da FGU-DR-ANPRI.

Va inoltre segnalato che il suddetto parere dell’ARAN sembra ignorare quanto contenuto nel comma 4, art. 12 del CCNL del 2009, e ribadito tal quale dall’ultimo CCNL (comma 5, art. 80), ossia che “In applicazione del D.Lgs 165/2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato D. Lgs. per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche”. La citata norma contrattuale non dà quindi ai Direttori/Dirigenti il potere di limitare i luoghi ove i R&T possono svolgere la propria attività fuori sede (domicilio compreso), dato che la scelta del luogo ove lavorare rientra appieno nella gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche.

Inoltre, è utile sottolineare che nel CCNL siglato a inizio anno la norma contrattuale relativa all’attività fuori sede, richiamata dal suddetto art. 58 del CCNL 2002, non è stata in alcun modo modificata, garantendo ancora al personale R&T la facoltà di svolgere la propria attività lavorativa al di fuori della sede di servizio autocertificando mensilmente le ore lavorate.

L’art. 140, inserito nel suddetto CCNL, infine, si limita a garantire “l’autonoma determinazione delle attività di ricerca nonché delle modalità e dei tempi di esecuzione delle stesse” del personale R&T che deciderà di sottoscrivere l’accordo individuale relativo al “lavoro da remoto”, come disciplinato al Titolo III della Parte Comune del suddetto CCNL, senza in alcun modo incidere sulla modalità di svolgimento dell’attività fuori sede.

Laura Fantozzi

Responsabile Nazionale FGU-Ricerca-ANPRI CNR

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