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Comunicato CNR del 20 ottobre 2021: Corte Appello di Firenze: riconosciuta anzianità pregressa a 10 colleghi

 

 

 

Pochi giorni fa, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 681/2021, nel riformare la sentenza di primo grado, ha riconosciuto a dieci R&T del CNR il diritto a vedersi riconoscere dal CNR l’anzianità maturata nel corso di contratti a tempo determinato antecedenti l’assunzione in ruolo, per un totale di circa 46 anni.

Tutte le argomentazioni addotte dal CNR per negare ai colleghi il suddetto diritto sono state considerate non condivisibili dai Giudici di Firenze, i quali hanno precisato che è “del tutto irrilevante […] la circostanza che i lavoratori siano stati in ipotesi assunti [a tempo determinato] per la realizzazione di progetti” e che “né le modalità di selezione né i titoli necessari all’assunzione (anche ove necessariamente differenti per lavoratori a termine e a tempo indeterminato, diversamente da quanto si è detto accadere nella specie) potrebbero comunque costituire fattori rilevanti ai fini che interessano”.

La Corte di Appello di Firenze ha nuovamente ribadito che il riconoscimento dell’anzianità maturata nel corso di contratti t. det. può essere richiesto anche molti anni dopo l’assunzione in ruolo dato che l’anzianità di servizio “costituisce ex se un fatto giuridico insuscettibile di estinguersi per il decorso del tempo”.

La prescrizione – precisa la sentenza – opera invece sul solo diritto alle differenze retributive tempo per tempo maturate in dipendenza dell’anzianità” ed ha durata quinquennale a decorrere, a ritroso, dal primo atto formale col quale si chiede all’Ente il riconoscimento dell’anzianità pregressa.

Nella fattispecie, dato che il CNR aveva ricevuto a luglio 2012 una formale lettera di messa in mora da parte dei colleghi e che questi erano stati assunti tra il dicembre 2008 e il novembre 2011, il CNR dovrà riconoscere ai colleghi le spettanti differenze retributive a decorrere dalla data di assunzione in ruolo.

Il CNR è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio per un ammontare di 16.000 €, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CAP, somme queste da ripartirsi tra i 10 colleghi in parti uguali.

Auspichiamo che, anche alla luce di quest’ultima sentenza della Corte di Appello di Firenze che segue tante altre sentenze, anche della Corte di Cassazione, di analogo tenore, il CNR decida finalmente di riconoscere l’anzianità pregressa a t. det. a tutti i colleghi che ne hanno fatto legittima e formale richiesta, al fine di non incorrere in un sempre più evidente danno erariale.

 

Gianpaolo Pulcini

Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

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