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Comunicato del 27 luglio 2017. La revisione dei criteri generali di valutazione per i concorsi a tecnologo: il Consiglio di Amministrazione si prende un’opportuna pausa di riflessione.

 

L’ordine del giorno relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione (CdA) del 25 luglio scorso includeva, tra le determinazioni relative al personale, la discussione di una proposta, preveniente dall’ufficio concorsi e borse di studio, di revisione dei criteri generali di valutazione dei titoli per i concorsi relativi all’assunzione di personale con profilo di Tecnologo, Primo Tecnologo e Dirigente Tecnologo.

Il documento discusso dal CdA, documento che ANPRI non ha ricevuto attraverso i previsti canali istituzionali ma che ha potuto visionare, nell’affermare la necessità di differenziare le competenze e la professionalità del tecnologo da quelle del ricercatore, proponeva di definire dei criteri di valutazione, per i tre livelli di tecnologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che esplicitamente escludevano, nella categoria dei “prodotti scelti”, le pubblicazioni scientifiche. Questo nel momento in cui l’Ente riconosceva che dei quattro settori tecnologici presenti per il profilo di tecnologo al CNR (supporto alla ricerca; progettazione/gestione di impianti; organizzativo-gestionale; giuridico-amministrativo), negli ultimi anni, si era registrata un incremento di figure professionali appartenenti agli ultimi due settori. Tra le ragioni della proposta, anche quelle di “disincentivare fenomeni opportunistici” legati che al fatto che la figura di tecnologo sia stata in passato o possa essere in futuro utilizzata come opportunità per avanzamenti di carriera da parte di unità di personale con profilo di ricercatore.

Ora, il decreto del Presidente della Repubblica del 12 Febbraio 1991 n. 171, nel definire il primo e secondo livello professionale di tecnologo fa riferimento a capacità acquisite nello svolgere in autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali, di coordinamento e, per il primo livello, di direzione di servizi e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui è richiesto l’espletamento di attività professionali. Per il terzo livello si richiedono capacità acquisita di svolgere compiti di revisione di analisi, di collaborazione tecnica correlata ad attività tecnologiche e/o di svolgere attività professionale nelle strutture dell’Ente e di svolgere compiti di revisioni di analisi. Niente di quanto è menzionato del testo di legge sembrerebbe far pensare che la proposta di escludere la produzione scientifica (in termini di pubblicazioni) possa essere sostenuta senza prefigurarsi come uno stravolgimento della figura professionale di tecnologo e una limitazione delle prerogative di autonomia di chi concorre alle posizioni del profilo.

La proposta presentata il CdA appare quindi come un tentativo di riconfigurare la professione di tecnologo del CNR favorendone i settori organizzativo-gestionale e giuridico-amministrativo e quindi a svantaggio degli altri profili (supporto alla ricerca e progettazione/gestione impianti) che sono più presenti nella rete distribuita sul territorio, dove le pubblicazioni scientifiche sono molto diffuse. La logica suggerirebbe, eventualmente, una differente modulazione dei criteri per i diversi settori, anche se la questione andrebbe affrontata poi dal punto di vista legale, visto che il summenzionato decreto non prevede né nei profili, né nelle modalità di selezione, differenze tra settori diversi.

Preferiamo non commentare l’inciso del documento nel quale si fa riferimento a presunti comportamenti opportunistici nella progressione di carriera di chi avendo un importante passato da ricercatore partecipi a selezioni per tecnologo. Si dimentica forse che la mobilità orizzontale tra ricercatore e tecnologo è espressamente disciplinata anche al di fuori del reclutamento e progressioni di carriera, vista la possibilità di un cambiamento di ruolo nel corso dell’attività professionale di un lavoratore. Si dimentica altresì che nella sede centrale c’è stata una vera e propria emorragia di personale che dai ruoli amministrativi non dirigenziali è transitato al ruolo di tecnologo: forse anche questi possono essere qualificati come comportamenti opportunistici?

Siamo quindi soddisfatti di apprendere dalla comunicazione del Presidente Inguscio che la discussione della proposta sia stata rinviata. Vogliamo credere che si avvia un periodo di ripensamento da utilizzare per aprire una seria discussione sul vero significato delle parole usate nel D.P.R. n. 171/1991 per definire la professionalità di tecnologo di un ente pubblico di ricerca, confrontando la realtà del CNR con quella di altri Enti Pubblici di Ricerca e con la realtà internazionale. Vogliamo credere che il ripensamento sia di carattere più generale e riguardi le modalità di informazione e confronto che il Presidente vorrà concretamente mettere in campo con le OO.SS., con i Ricercatori e Tecnologi dell’Ente e con il Personale tutto.

 

ANPRI CNR

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