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Comunicato INVALSI 12 luglio 2021: Accordo Fondo art. 19 CCNL 2002-2005

 

 

Benché la “Ipotesi Contratto Collettivo Integrativo Fondo Incentivante sulle Attività per Prestazioni a Committenti Esterni (Art. 19 CCNL 2002-2005) – Anno 2020” avrebbe dovuto essere firmata, in base alla mail di convocazione nei giorni 21 e 22 giugno 2021, il documento porta la data del 9 giugno 2021. Una evidente distorsione spazio-tempo in deroga ai principi della relatività generale.

Ma di violazioni di principi è pieno il menzionato documento. Benché sia abbastanza comune che le trattative siano svolte a tavoli separati, la buona norma, come insegna ARAN, richiede che il momento della firma sia svolto a tavoli unificati, e il rispetto di tale norma non è una buona pratica dell’amministrazione INVALSI.

Ma l’aspetto più importante è il contenuto dell’ipotesi di accordo che è quello che ha un impatto maggiore e diretto sui lavoratori.

Le critiche che avevamo fatto alle proposte della amministrazione erano classificabili sostanzialmente su due aspetti.

L’aspetto formale riguardava il rifiuto della amministrazione a un tentativo di ritorno a una “normalità” contrattuale, come auspicato in sede di rinnovo del CIE 2019, che ha portato come prima conseguenza a un uso distorto delle previsioni di cui all’art. 19 e quindi anche al rifiuto sia dell’utilizzo di altri strumenti contrattuali che potenzialmente possono premiare le responsabilità in forma più ampia di quanto previsto nella ipotesi di accordo siglata lo scorso 20-21 giugno, sia di inquadrare il tutto all’interno del CIE 2020 nel cui ambito si poteva trovare lo spazio e il modo di equilibrare le diverse esigenze.

Gli aspetti di sostanza, come già esplicitato in precedenti comunicati, riguardavano sia la previsione di ridistribuzione dell’eccesso generato dal cumulo delle indennità sia il fatto che con il gioco delle tre carte, ossia tenendo separati gli strumenti, si pagano ben tre volte le stesse responsabilità.

Visto il testo finale siglato sorge il dubbio se abbia ragione Cicerone: “Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis, in errore perseverare” oppure Sant’Agostino d’Ippona quando scrive “Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere”.

Di certo nel testo finale è stato fatto uno sforzo per peggiorare quanto inizialmente proposto.

Il peggioramento è sia di forma, che è l’aspetto più importante in quanto impatta con l’architettura del sistema, sia di sostanza che impatta sulla visione che si ha del sistema.

Dal punto di vista della forma, nel confronto tra la versione finale e la proposta iniziale, si esplicita una personalizzazione delle norme; non si guarda ai ruoli e alle funzioni ma unicamente agli individui. Ci chiediamo cosa succederebbe dell’accordo se per qualsiasi motivo, come un evento casuale quale un trasferimento, le dimissioni ecc, ci fosse un rimescolamento delle carte? L’art. 3 diventerebbe inapplicabile.

Dal punto di vista della sostanza, c’è stato da parte della amministrazione un rifiuto a trasferire anche quantità modeste di risorse all’art. 5, quindi alla generalità del personale. Rifiuto dovuto alla scelta della amministrazione di privilegiare gli incarichi di struttura a discapito delle risorse che in base al CCNL potrebbero essere utilizzate sia per riconoscere le responsabilità sia destinabili alla generalità del personale nei modi e nella forma prevista dalla corretta applicazione della norma del CCNL.

Facendo due conti della serva, l’accordo firmato distribuisce tra tutto il personale in media circa 300 euro lordi, mentre con la nostra proposta tale importo sarebbe stato in media di 800 euro lordi.

Non ce ne voglia Sant’Agostino, ma sperando che quanto criticato non sia frutto di malevola volontà, ci rivolgiamo al nostro Livio “Venia dignus est humanus error”.

 

Delegazione FGU Dipartimento Ricerca – INVALSI

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