Comunicato ISPRA 23/7/2020: Performance individuale o espressione dei sentimenti arbitrari dei singoli?
In questi giorni il personale tutto, Ricercatori e Tecnologi compresi, sta ricevendo le schede delle cosiddette “performance individuali” in cui i singoli dipendenti sono, a dire dell’Amministrazione, “Valutati” per partecipare al test di calibrazione sulla performance individuale del nuovo “Sistema di misurazione e valutazione”, adottato con Disposizione n. 1554 del 12 luglio 2019 e diffuso con il Comunicato n. 64 del 17 luglio 2019.
Siamo costretti a ricordare in proposito che la valutazione della performance dei Ricercatori e Tecnologi è normata dal DPCM 26 gennaio 2011, il quale ha stabilito “i limiti e le modalità di applicazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance” ai Tecnologi ed ai Ricercatori degli enti di ricerca, tenendo conto delle peculiarità connaturate ai predetti settori .
La definizione di tali “limiti e modalità” sono, come specificato al comma 2 dell’art. 14 del predetto DPCM, espressamente demandate, così come ulteriormente specificato nel D.Lgs 218/2016 (art. 17), alla definizione congiunta fra l’ANVUR e la ConPER (Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca) ed individuate nelle Linee Guida da loro prodotte (https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/06/LineeGuidaEPR.pdf ).
Non si comprende come questo quadro legislativo, nonché le considerazioni generalmente accettate che derivano dalla Carta Europea dei Ricercatori che la valutazione dei Ricercatori e Tecnologi non può che essere affidata al principio della “peer review” (valutazione tra pari), possano far derivare le conclusioni che si evincono dalla Disposizione su citata n. 1554.
Non è quindi pensabile considerare queste cosiddette “valutazioni” come tali, né tanto meno avvallarle; noi preferiamo considerarle per quello che sono: un lacunoso “esercizio di stile”.
Valutazione che teniamo a sottolineare, ma che spesso questa Amministrazione dimentica, non potrà in alcun modo competere ai dirigenti amministrativi visto che la normativa consolidata degli ultimi 30 anni a partire dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs 165/01, stabilisce che: “Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento”. Per arrivare al vigente CCNL 2016/18 che, all’art. 80 comma 5, ribadisce che: “In applicazione del DLgs 165/01, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche”.
Dobbiamo ribadire che è un diritto essenziale dei Ricercatori e Tecnologi essere valutati da organismi indipendenti e secondo criteri e modalità fissati dall’ANVUR e non dai vertici dei singoli Enti.
Pur non riconoscendo la scheda come tale si evidenzia che anche in un mero “esercizio di stile”, ogni valutazione quantitativa, andrebbe come minimo motivata e giustificata perché altrimenti quanto espresso non è la conseguenza di una valutazione fatta a fronte di dati oggettivi e misurabili ma corre il rischio di essere solo l’espressione delle visioni viscerali ed arbitrarie dei singoli valutatori.
La Segreteria FGU ANPRI-ISPRA
FGU (Federazione Gilda UNAMS) – Dipartimento Ricerca – Sezione ANPRI