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Comunicato SZN del 5 giugno 2020. Criteri per la verifica della regolarità dell’attività svolta dai R&T per i passaggi di fascia stipendiale

Il Consiglio di Amministrazione del 18 maggio scorso, con la delibera n. 59, ha approvato il Regolamento concernente i “Criteri per la verifica della regolare attività scientifica professionale svolta da parte di Ricercatori e Tecnologi I-III”.

La FGU-DR esprime soddisfazione nel vedere inserite nel Regolamento la maggior parte delle proposte di modifica avanzate (si veda, a tal riguardo, il Comunicato del 14 maggio), in particolare:

a) la cancellazione del riferimento alla “valutazione” dell’attività prestata, sostituita conformemente al Contratto vigente con la “verifica della regolare attività”,

b) l’identificazione in un organismo non scientifico dell’organo addetto a tale verifica, ora il Presidente dell’Ente e non più il Consiglio Scientifico, dato che si tratta di verificare la regolarità dell’attività svolta e non già la “qualità scientifica” di tale attività,

c) il rispetto del termine ultimo del 30 aprile dell’anno in cui si matura l’anzianità richiesta per il passaggio di fascia stipendiale, così come previsto dal CCNL, termine inizialmente posticipato di ben 1 anno.

Accolte anche, seppur parzialmente, le proposte di allargamento delle attività ritenute utili al fine di una verifica positiva, avendo l’Ente incluso in maniera esplicita la partecipazione al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Scientifico, ma escluso altre attività che certamente caratterizzano la “regolarità” dell’attività da svolgere, quali, ad esempio, le attività editoriali (referaggio e Editor di riviste), la responsabilità di attività di alta formazione o di public engagement non organizzate dall’Ente (incluse relazioni ad invito a congressi) e la partecipazione ai Consigli Scientifici di Dipartimento, a commissioni di selezione di borse o assegni di ricerca, a commissioni di esame di Dottorati.

La FGU-DR non può, però, non esprimere la propria contrarietà su due punti del Regolamento che continuano a rivestire particolare criticità.

Il punto più critico è dato dalla previsione che la verifica riguardi le “attività svolte annualmente all’interno del periodo considerato”. Tale verifica annuale è in palese contrasto, come già rimarcato nel Comunicato del 14 maggio, con il comma 6 dell’art. 4 del CCNL 5/3/1998, biennio 1996/1997, che specifica che la verifica deve essere “complessiva” e riguardare la “attività svolta in tutto l’arco del periodo considerato, articolo peraltro richiamato in premessa della Delibera stessa (“Considerato che ai sensi del predetto art. 4 il passaggio di fascia stipendiale è subordinato alla verifica complessiva della regolarità dell’attività prestata dall’interessato”). Inoltre, dato che nella grande maggioranza dei casi il periodo oggetto della verifica non è un multiplo intero di un anno (lo è solo nel caso in cui l’anzianità richiesta per il passaggio di fascia stipendiale venga maturata nei primissimi mesi dell’anno e il R/T non sia passato di livello, né abbia avuto un riconoscimento dell’anzianità pregressa nel recente passato), ogni criterio di suddivisione in anni distinti dell’intero periodo sarebbe soggettivo ed arbitrario. Tutto ciò potrebbe facilmente dare adito a ricorsi nel caso di verifica non positiva.

L’altro punto critico ancora presente nel Regolamento è la previsione che “non possono essere considerati come regolarmente svolti gli anni oggetto di VQR nei quali il ricercatore/tecnologo non abbia prodotto nessun prodotto previsto dall’ANVUR”. Ciò risulta non solo ingiustamente discriminatorio ai danni dei soli R&T che svolgono funzioni di ricerca scientifica e tecnologica, rispetto ai colleghi privi di tali funzioni, ma anche fortemente penalizzante nei casi in cui il periodo da valutare sia di pochi mesi (cosa non impossibile), dato che il non aver presentato, in quei pochi mesi, prodotti utili per la VQR non significa che non sia stata svolta regolarmente l’attività di ricerca nel (breve) periodo oggetto di verifica. Peraltro, l’elenco dei prodotti oggetto della VQR viene aggiornato dall’ANVUR in occasione dell’avvio di una nuova VQR, cosicché non esiste un elenco stabile nel tempo di tali prodotti cui il R&T e l’Ente possano fare riferimento.

Pertanto, la FGU-DR chiede di modificare il Regolamento, al fine di renderlo rispettoso di quanto formalmente previsto dal CCNL vigente e non dare adito a possibili incresciosi contenziosi.

La Delegazione della FGU Dipartimento Ricerca

https://anpri.fgu-ricerca.it/wp-content/uploads/2020/06/Comunicato-5-giugno-Criteri-passaggi-fascia-stipendiale.pdf

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