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Comunicato CREA 6/12/2022: FGU ANPRI Smartworking e prerogative di Ricercatori e Tecnologi

Negli ultimi tempi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di criticità, relativamente alla regolamentazione dello smartworking in alcuni Centri di ricerca del CREA. In particolare, nel CREA-AA il direttore ha deciso di annullare gli accordi individuali già firmati l’anno scorso dal precedente direttore, proponendo un nuovo testo che, a nostro avviso, lede le prerogative di Ricercatori e Tecnologi, inasprisce il controllo burocratico sul personale, disincentiva la responsabilità del personale tutto e in particolare di Ricercatori e Tecnologi.

Come premessa generale, è da evidenziare che nel CREA, riguardo allo smartworking, esistono differenti modalità applicative tra il personale dei diversi Centri di ricerca. I contratti individuali nei diversi Centri, infatti,  presentano differenze che, a nostro parere, non sono determinate da diverse esigenze operative, ma semplicemente riflettono la visione dei direttori, in particolare la loro minore o maggiore propensione all’attività di controllo rispetto a quella di responsabilizzazione del personale. Queste diverse modalità applicative si concretizzano in clausole contrattuali differenti e, a nostro avviso, discriminanti. Il personale dell’Ente, in funzione del Centro in cui lavora, sottoscriverà contratti individuali che, non contenendo clausole tipiche,  non sono accettabili: pertanto chiediamo che vengano eliminate le clausole restrittive delle prerogative dei lavoratori.

Passando ad esaminare singoli aspetti critici relativi allo smartworking,  è da stigmatizzare la valutazione delle performance scientifiche dei RICERCATORI e TECNOLOGI del Centro AA, annunciata dal direttore al fine di valutare la sostenibilità dello smartworking nel Centro.

Il CCNL 2016-2018 del 19 Aprile 2018 (attualmente vigente), all’art. 80 “Ricercatori e Tecnologi” afferma che “i ricercatori e tecnologi rappresentano figure professionali dotate di autonomia e responsabilità nell’espletamento della loro attività di ricerca” e che in applicazione del Dlgs. N. 165/2001 art. 15 comma 2, “non sono gerarchicamente subordinati alla dirigenza per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche”.

La valutazione della performance dei Ricercatori e Tecnologi è normata dal DPCM 15 gennaio 2011, il quale ha stabilito, al Titolo IV, le modalità del processo di misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale degli Enti di ricerca, demandando all’ANVUR, d’intesa con l’ANAC, la definizione dei criteri per la valutazione della performance di Ricercatori e Tecnologi.

Quindi, l’intera performance dei Ricercatori e Tecnologi degli EPR potrà essere misurata e valutata solo dopo che saranno state fissate le regole, come da DPCM, cosa che finora non è avvenuta.

Come FGU-ANPRI, ci teniamo a sottolineare che non abbiamo nulla in contrario alla valutazione delle performance scientifiche dei Ricercatori e Tecnologi, anzi, come sigla sindacale che li rappresenta, auspichiamo che si possa effettuare quanto prima, perché chi lavora in ambito scientifico è già abituato ad essere giudicato costantemente,  sottoponendo il suo lavoro al vaglio dei pari (peer review). Siamo, però, fermamente contrari a valutazioni arbitrarie, sostanzialmente di natura gestionale/amministrativa,  effettuate con criteri non condivisi e non previste dalla normativa.

Un altro aspetto critico, presente nei contratti individuali del CREA, è la richiesta di relazioni sull’attività svolta in smartworking.

Il documento del Dipartimento della Funzione pubblica “Linee guida sul Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di performance”, al punto 1.1 “I principi del lavoro agile”, tra l’altro recita “…deve essere chiaro che il sistema di misurazione e valutazione è unico e prescinde dal fatto che la prestazione sia resa in ufficio, in luogo diverso o in modalità mista”.

Pertanto, se per il lavoro svolto in presenza non si richiede una relazione mensile, risulta evidente che non la si possa chiedere per il lavoro svolto in un luogo diverso o in modalità mista: è quindi non applicabile la norma del POLA del CREA che, nell’Allegato 2, prevede “l’acquisizione periodica da parte del Dirigente/Direttore di un report (anche in forma verbale) redatto dal dipendente, in relazione alle attività svolte in modalità agile”.

Anche l’obbligo di comunicare la giornata di smartworking con almeno 24 ore di anticipo (come richiesto dal direttore del Centro AA) non rispetta le prerogative di Ricercatori e Tecnologi e la loro autonoma organizzazione del tempo di lavoro.

Un ulteriore aspetto critico è quello della periodicità mensile per il controllo delle percentuali di legge tra prestazione in presenza e quella in smartworking.

Anche qui si evidenzia una lesione delle prerogative di Ricercatori e Tecnologi. Infatti, poiché (in base all’art. 58, comma 1, del CCNL del 21/2/2002, così come modificato dal CCNL 2016-2018) l’orario di lavoro di Ricercatori e Tecnologi è su base quadrimestrale, anche la verifica delle percentuali di lavoro in presenza e smartworking deve essere su base quadrimestrale e non mensile.

 

In conclusione:

  • chiediamo che vengano eliminate le differenze ingiustificate tra i diversi Centri di ricerca nelle regole per lo smartworking;

–  per quanto riguarda in particolare i RICERCATORI E TECNOLOGI, ribadiamo che:

  • allo stato attuale la valutazione della loro performance è illegittima, tantomeno è possibile farlo in maniera arbitraria e solo in relazione allo smartworking;
  • non è possibile introdurre differenze tra la prestazione in presenza, quella a distanza e quella mista; quindi, la richiesta di relazioni mensili per l’attività in smartworking è illegittima, anche se prevista, in forma semplificata, dal POLA del CREA;
  • per lo stesso motivo, poiché il CCNL prevede il controllo su base quadrimestrale delle ore di lavoro dei Ricercatori e Tecnologi, lo stesso criterio deve essere utilizzato per quanto riguarda le percentuali di prestazione in presenza e in smartworking;
  • per Ricercatori e Tecnologi deve essere eliminato l’obbligo dell’anticipo di almeno 24 ore per la comunicazione della giornata di smartworking.

Invitiamo, inoltre, Ricercatori e Tecnologi a:

  • segnalarci ulteriori situazioni di mancato rispetto delle loro prerogative e ingiustificate diversità di trattamento tra il personale dei diversi centri .
  • sottoscrivere i contratti di lavoro agile aggiungendo la clausola: “La sottoscrizione del presente contratto individuale non comporta la rinuncia all’applicazione delle norme di maggiore tutela dei lavoratori previste dal CCNL 2016/2018.”

 

 

Giovanni Dal Monte

Responsabile FGU dip. Ricerca sez. ANPRI  per il CREA

 

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