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ENEA : COMUNICATO AL PERSONALE ENEA Sottoscritta l’ipotesi del CCNI ENEA 2020-2022 e il verbale le procedure ex-artt. 53 e 54.

 

Oggi, 19 ottobre, è stata sottoscritta l’ipotesi di CCNI ENEA 2020-22. I punti qualificanti il nuovo CCNI sono:

 

  1. Un aumento importante delle voci accessorie fisse e ricorrenti, con l’utilizzo delle somme precedentemente destinate alle quote variabili: l’Indennità Oneri Specifici per i Ricercatori e Tecnologi (R/T) e l’Indennità di Ente Mensile per i Tecnici e Amministrativi (T/A) vengono incrementate con l’utilizzo integrale di quanto, nel precedente CCNI 2016-2018, era destinato alla IOS “una tantum” (art. 7, comma 2 del CCNI 2016-18) e alla Produttività (art. 20, comma 2 del CCNI 2016-2018). Di seguito sono riportate le cifre relative a tali incrementi e le relative decorrenze.

 

 

 

Si precisa che, per l’VIII livello, gli incrementi sono gli stessi del VII livello, andando quindi a determinare un importo per l’indennità di Ente mensile pari a € 329,00 con decorrenza 01/01/2020 e un valore rideterminato a partire dal 01/01/2021 pari a € 372,00, rispetto al valore attuale pari a € 266,00.

Tali incrementi, con le relative decorrenze, comporteranno, all’entrata in vigore del CCNI, oltre all’adeguamento dei valori a regime, anche l’erogazione di somme arretrate: € 756 (2020) e € 1.272 (2021) per i VI, VII e VIII livelli; € 768 (2020) e € 1.284 (2021) per i V livelli; € 780 (2020) e € 1.296 (2021) per i IV livelli; € 845 (2020) e € 1.417 (2021) per i III livelli; €858 (2020) e € 1.430 (2021) per i II livelli; € 871 (2020) e € 1.443 (2021) per i I livelli. Gli arretrati 2022, di entità analoga a quelli del 2021, dipendono dal giorno di entrata in vigore del CCNI.

  1. La previsione della Indennità di sede disagiata anche per i R/T.

 

  1. L’istituzione dell’Indennità per compenso professionale statuito in sentenza che sarà regolamentata con gli stessi criteri previsti per gli Incentivi per funzioni tecniche che, ormai ad un anno dalla loro prima applicazione, dovranno essere aggiornati previo accordo con le OO.SS.

 

 

  1. La destinazione alle voci variabili del salario solo dei residui dei relativi Fondi con un meccanismo che rimanda correttamente a tutto quanto sarà previsto nel CCNL I&R 2019-2021, attualmente in discussione al tavolo dell’ARAN. Tali residui per le risorse fisse e stabili, sulla base della documentazione che ci ha fornito l’Amministrazione, ammontano a:

 

per i R/T – € 15.088 (2020), € 96.372 (2021) ed € 537.877(2022);

per i T/A – € 274.931 (2020), € 274.743 (2021) ed € 554.474 (2022).

Inoltre, sempre in data odierna, è stato firmato anche il verbale per l’articolo 54. Per quanto riguarda i criteri per le progressioni del personale T/A, lo schema precedentemente adottato nell’ultima procedura viene riconfermato con alcune modifiche significative:

  1. Nell’ambito della verifica dell’attività svolta, il punteggio attribuito alla “priorità 1” e alla “priorità 2” sarà, rispettivamente 45 e 15 per Funzionari e Collaboratori e 40 e 15 per gli Operatori (a fronte di 50 e 0 della precedente), mentre “nessuna priorità”, equivalente al punteggio 0 sarà attribuita solo in presenza di oggettive e gravi motivazioni; la quota destinata alla “priorità 1” sarà l’8% su 249 aventi diritto (e fino all’11%, con le richieste di riesame) per l’art. 54 (i posti a bando saranno 48) e il 20% su 135 aventi diritto (fino al 25%, con i riesami) per l’art. 53 (i posti saranno 75); il Board che dovrà valutare i riesami sarà integrato con il Direttore Generale e con il Presidente dell’OIV (come presenza “terza”).

 

  1. L’Amministrazione con riferimento all’art. 42 del CCNL EPR 1994-1997, I° b.e, bandirà, in seconda applicazione, ulteriori 19 posti per l’anno 2022 per l’attribuzione di un’indennità di valorizzazione professionale (IVP), su dodici mensilità, per il solo personale appartenente al IV livello del profilo CTER, che non potrà partecipare alle progressioni economiche (ex art. 53 del CCNL EPR 1998-2001, I° b.e.).

 

  1. Per la valutazione dei Titoli, si conferma la tabella dei Titoli valutabili già adottata due anni fa, ma il numero dei Titoli da presentare è limitata a 30, senza alcun limite di punteggio nell’ambito delle singole tipologie e con una riparametrazione sul punteggio complessivo che normalizza al valore più alto per ogni singola posizione selettiva.

 

  1. La valutazione della Formazione sarà effettuata con lo stesso schema della precedente procedura, così come per l’anzianità.

 

Nelle progressioni i Comandati saranno considerati allo stesso modo degli altri colleghi: saranno sentiti i relativi responsabili nell’attribuzione del punteggio relativo alla verifica dell’attività e potranno accedere al punteggio previsto per la produttività di importo massimo.

In conclusione riteniamo positivo l’equilibrio che si è determinato al tavolo di trattativa sull’insieme del nuovo CCNI e dei criteri per le progressioni.

 

Il CCNI ENEA 2020-2022 rappresenta un importante passo in avanti verso quel recupero salariale che il Personale ENEA merita e aspetta da anni.

 

Le Delegazioni di FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola-RUA, FGU-ANPRI.

 

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