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Lettera 12 novembre 2020. Riconoscimento dell’anzianità maturata a TD del personale assunto a TI





Roma, 12 novembre 2020

Al Prof. Massimo Inguscio
Presidente CNR

Ai Consiglieri di Amministrazione del CNR

e p.c. Al Dott. Giambattista Brignone
Direttore Generale

Al dott. Pierluigi Raimondi
Direttore Ufficio Gestione Risorse Umane

Ai Ricercatori e Tecnologi del CNR

Oggetto: Riconoscimento dell’anzianità maturata a tempo determinato del personale assunto a tempo indeterminato

Egregio Presidente,
Egregi Consiglieri di Amministrazione,
la scrivente O.S ha appreso con rammarico e delusione della decisione adottata dal CdA, nella riunione del 10 novembre scorso, di rinviare “per una verifica di sostenibilità” la deliberazione in merito al riconoscimento dell’anzianità maturata a tempo determinato del personale assunto a tempo indeterminato, come da Informativa sindacale ricevuta il 6 novembre scorso.

Il riconoscimento dell’anzianità maturata in contratti a tempo determinato antecedenti l’assunzione in ruolo è un diritto sancito dalla Direttiva 1999/70/CEE in attuazione dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (“Principio di non discriminazione”), oramai stabilmente riconosciuto dai giudici italiani anche in sede di Corte di Cassazione.

In particolare, con le sentenze n. 15231 e 15232 del 16 luglio 2020, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso di due Ricercatori dell’Ente, ha riconosciuto il diritto al computo di tutti i contratti a tempo determinato svolti anteriormente all’immissione in ruolo, anche qualora questi siano stati espletati anteriormente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 1999/70/CEE, negando peraltro la sussistenza di alcuna prescrizione con riguardo al diritto alla ricostruzione della carriera.

Incomprensibile è poi la motivazione formalmente addotta dal CdA nel rinviare la deliberazione, ossia la necessità di “una verifica di sostenibilità”, dato che l’unico costo certo che la delibera avrebbe comportato per l’Ente era il costo derivante dal riconoscimento dell’anzianità maturata a tempo determinato delle 109 udp assunte in ruolo a partire del 1° gennaio 2016, costo ben quantificato anche nella Informativa sindacale ed ammontante a poco meno di 1,4 milioni di euro.

Difficile quindi capire, per la scrivente O.S., i motivi per cui il CNR si ostini a non riconoscere ai R&T che ne hanno i requisiti l’anzianità maturata a tempo determinato, anche tenuto conto del fatto che il CNR, laddove soccombente, è sistematicamente condannato dai giudici non solo al pagamento delle differenze retributive spettanti al dipendente a causa dell’illegittimo inquadramento in successive fasce stipendiali, ma anche delle spese di lite e di contributi vari, arrecando così un evidente danno erariale alle casse dell’Ente.

L’incomprensione cresce se si confronta il comportamento del CNR con quello del secondo maggior Ente pubblico di ricerca, ossia l’INFN. Infatti, l’INFN, già da fine 2014, col Regolamento del Personale, ha riconosciuto ai suoi R&T l’anzianità maturata con contratti a t. det. prestati presso tutti gli EPR, fino ad un massimo di 5 anni. Più recentemente, l’INFN ha anche approvato una procedura conciliativa stragiudiziale con la quale riconoscere l’anzianità pregressa maturata con contratti a t. det., anche presso altri EPR, per i R&T assunti dal 1° gennaio 2008, riconoscendo loro tutte le differenze retributive maturate non oltre il quinquennio antecedente la data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione.

La scrivente O.S. invita quindi il CdA del CNR a non porre ulteriori ritardi nel procedere con il pieno riconoscimento dell’anzianità a tempo determinato del personale assunto in ruolo che ne ha i requisiti, anche perché il mancato riconoscimento di detta anzianità determinerà una inaccettabile discriminazione, in sede di approvazione delle graduatorie dei concorsi ex art. 15 per Primo Ricercatore e Primo Tecnologo tra gli idonei che hanno ottenuto, a seguito di ricorso, il riconoscimento dell’anzianità a tempo determinato e quelli che, pur avendone i requisiti, non sono ricorsi al giudice. Questi ultimi, infatti, pur a parità di punteggio complessivo di merito, rischiano di non risultare vincitori dato che i suddetti concorsi prevedono un punteggio aggiuntivo da assegnare agli idonei in funzione della fascia stipendiale di appartenenza. E non è difficile prevedere che tale situazione discriminatoria dia origine ad una pioggia di ricorsi.

Distinti saluti,

Gianpaolo Pulcini
Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

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