Lettera SZN 20-1-2022: Bacheca del dipendente
Roma – Via Tortona 16 – Tel. 06.7012666 Email: info@fgu-ricerca.it
Napoli, 20 gennaio 2022
Al dott. Alessandro Preti
Coordinatore Area Amministrazione Generale della SZN
e p.c. all’ing. Fabrizio Vecchi
Direttore Generale della SZN
Ai R&T della SZN
Oggetto: Comunicazione n. 4/2022 La Bacheca del Dipendente
Gent. dott. Preti,
con riferimento alla sua comunicazione n. 4 del 18 gennaio 2022 avente per oggetto “La Bacheca del Dipendente”, la scrivente O.S., al fine di evitare confusione e fraintendimenti da parte del personale tutto, le chiede cortesemente quanto segue:
- chiarire che i Ricercatori e Tecnologi non sono tenuti a chiedere alcuna autorizzazione per la fruizione delle proprie ferie (vedere pag. 6) in quanto, ai sensi del comma 1, art. 59 del CCNL del 2002, “Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque l’assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità”;
- specificare che l’obbligo di comunicare la fruizione delle ferie “almeno un giorno prima” (vedere pag. 6) non riguarda i Ricercatori e Tecnologi dato che, ai sensi del comma 2, art. 58 del CCNL del 2002, “I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro” e quindi, in combinato disposto con il succitato comma 1, art. 59, hanno anche la facoltà di decidere di fruire di un giorno di ferie anche nel corso della giornata medesima;
- denominare correttamente il cosiddetto “servizio esterno” (di cui a pag. 4) dei Ricercatori e Tecnologi così come normato dal comma 3, art. 58 del CCNL del 2002, ossia “attività al di fuori della sede di servizio”;
- usare la corretta denominazione per i cosiddetti “recuperi” (vedere pag. 6), ossia “assenza compensativa” per i Ricercatori e Tecnologi e “riposo compensativo” per il personale tecnico ed amministrativo, dato che sono normati e differentemente definiti da due distinte norme contrattuali, il comma 5, art. 58 del CCNL del 2002 per quanto riguarda la “assenza compensativa” dei Ricercatori e Tecnologi e l’art. 49 del medesimo CCNL per quanto riguarda il “riposo compensativo” del personale tecnico ed amministrativo.
Fiduciosi che la nostra richiesta venga accolta, porgiamo distinti saluti,
Gianpaolo Pulcini
Raffaella Casotti
FGU-DR-ANPRI