SZN: Comunicato del 12 gennaio 2023 Elezioni del membro interno del Consiglio Scientifico
In merito alle prossime elezioni del Consiglio Scientifico (CS) della SZN, che prevedono l’elezione da parte dei R&T della SZN di due consiglieri scientifici, di cui uno afferente ad ente di ricerca straniero e il secondo scelto tra il personale R&T dell’Ente, la FGU-DR-ANPRI fa notare quanto segue:
- Ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera c) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), “Il Presidente del comitato elettorale invia le candidature al Consiglio Scientifico uscente che seleziona la rosa di candidati a membro del consiglio di cui al comma 2) lettera a) del presente articolo, con il maggior prestigio scientifico internazionale e capaci di rappresentare, ove possibile, le diverse competenze scientifiche espresse dall’Ente e le comunica al Presidente del comitato elettorale”. Tuttavia, i membri del CS della SZN sono nominati in date differenti e i loro mandati hanno scadenze differenti. Di conseguenza, non esiste nella realtà un “Consiglio Scientifico uscente” e la suddetta norma del ROF determina una anomala situazione di palese conflitto di interesse, dato che ad alcuni membri del CS viene attribuito il potere di selezionare i candidati con i quali dovranno operare in seno al CS.
- Il CS in carica, non solo ha effettuato una selezione che non era abilitato a fare in quanto palesemente non “uscente”, ma ha anche adottato criteri di selezione della rosa di candidati poco chiari e certamente non chiariti prima della presentazione delle candidature. Infatti, la selezione effettuata sembra aver voluto rispettare un equilibrio di genere o di appartenenza a Dipartimenti diversi, criteri non specificati né nel ROF, né nell’Avviso pubblico, e che del resto non erano stati applicati nella precedente elezione dei membri eletti del CS, dove si erano presentate due candidate dello stesso genere ed appartenenti allo stesso Dipartimento.
- Il ROF prevede che “Il numero di potenziali candidati idonei deve essere pari ad almeno il doppio dei posti eleggibili, ovvero non meno di 2 e non superiore a 4 per i candidati interni all’Ente e di non meno di 4 ma non oltre 8 per quelli afferenti a istituzioni straniere”. Ma nel caso delle attuali elezioni si è voluto ridurre il numero dei candidati da 3 a 2, ben al di sotto del massimo consentito, senza apparente necessità, almeno numerica.
- Il comma 4 dell’art. 11 del ROF prevede che “I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinnovati al massimo due volte”. È evidente che la facoltà di rinnovare (per un massimo di due volte) i componenti del CS sia limitata ai due componenti indicati dall’Accademia dei Lincei e ai due componenti individuati dal Presidente, e non già anche ai consiglieri (interno e esterni) eletti dai R&T della SZN. Sembra invece che uno dei consiglieri esterni eletto nella precedente tornata abbia espresso la volontà di essere rinnovato, togliendo ai R&T della SZN la possibilità di confermare o no la precedente scelta.
In conclusione, la FGU-DR-ANRPI chiede che la procedura di elezione dei membri eletti dai R&T della SZN venga rivista in quanto appare in contrasto con il diritto dei R&T della SZN di poter scegliere i propri rappresentanti in seno al CS senza che organi dell’Ente possano selezionare i candidati, diritto peraltro già affermato prima dal TAR della Campania, con la sentenza n. 6262/2020, e successivamente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 904/2022. In particolare, entrambe le sentenze hanno stabilito che un qualsiasi comitato di selezione rappresenta una grave limitazione del diritto del personale della SZN di eleggere i propri rappresentanti, nonché un potenziale strumento per eliminate candidature ritenute “scomode”.
Gianpaolo Pulcini
FGU-DR-ANPRI
Stazione Zoologica Anton Dohrn