Comunicati SZN 

SZN Lettera 6 febbraio 2025 al Direttore SZN_ timbratura presenza

Napoli, 6 febbraio 2025

 

Ing. Francesco Ferdinando Cavaliere

Direttore Generale della SZN

e p.c.  Ricercatori e Tecnologi della Stazione Zoologica Anton Dohrn

 

Oggetto: Comunicazione timbratura presenza

Gent. Ing. Cavaliere,

con riferimento alla sua comunicazione del 6/2/2025 n. 06/2025 riguardante la rilevazione delle presenze del personale dipendente della SZN, la scrivente O.S. ritiene necessario evidenziare quanto segue.

La giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa hanno stabilito che l’obbligo di controllo dell’orario di lavoro per i dipendenti pubblici deve essere previsto da una specifica fonte normativa legale o contrattuale (Cassazione n. 3298/1994, Cassazione n. 11025/2006, TAR Lazio n. 250/1995). Per quanto riguarda i Ricercatori e Tecnologi del comparto Ricerca, tale obbligo non sussiste.

Infatti, l’art. 80 “Disapplicazioni” del CCNL del 1998 (stipulato per i R&T degli Enti Pubblici di Ricerca in Area Dirigenziale) ha esplicitamente disapplicato tutte le precedenti norme contrattuali (in ultimo l’art. 39 del dpr 171/1991) che imponevano l’uso del cartellino anche ai R&T e i successivi contratti collettivi non hanno inserito alcun obbligo del cartellino per i R&T. In particolare, il vigente art. 58 del CCNL 1998-2001 che norma l’orario di lavoro dei R&T esclude l’obbligo di rilevamento automatico delle presenze per questa categoria, obbligo confermato invece per il personale tecnico/amministrativo dal vigente art. 48, comma 4, dello stesso contratto che norma invece l’orario di lavoro del personale tecnico/amministrativo.

Conferma di quanto qui su affermato è data dai giudici del Tribunale di Bologna (sentenza del 7/2/2014) e dalla Corte d’Appello di Bologna (sentenza n. 435 del 29/7/2015) che, nell’annullare il licenziamento di un Ricercatore di un Istituto del CNR, “reo” agli occhi dell’Ente di non aver utilizzato il sistema automatico di rilevazione dell’orario di lavoro introdotto nell’Istituto a valle di un accordo sindacale locale del 2009, hanno ribadito che il sistema di rilevazione automatico delle presenze è in contrasto con la normativa contrattuale applicabile ai Ricercatori e Tecnologi.

In particolare, la succitata sentenza della Corte di Appello di Bologna ha stabilito che “deve ritenersinon solo che i ricercatori e tecnologi abbiano l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro ma che sia, correlativamente, esclusa l’introduzione di forme di disciplina dell’orario di lavoro e di controllo sull’osservanza dello stesso, salve le eventuali determinazioni di una costituenda commissione paritetica” prevista a livello di intero comparto Ricerca e che ad oggi non è intervenuta a modificare le vigenti norma contrattuali in materia di orario di lavoro. Di conseguenza, ha affermato la Corte, “il sistema di rilevazione a badge previsto […] per verificare i tempi di presenza in sede è palesemente in contrasto con la disciplina contrattuale”.

Da notare che tra i motivi d’appello addotti dal CNR c’era anche l’assunzione che il sistema di rilevazione “a badge” avesse lo scopo di “verificare i tempi di presenza in sede anche al fine di consentire una regolare applicazione delle norme in materia di tutela del lavoro”. Anche questo motivo d’appello è stato respinto dalla Corte.

Alla luce di quanto sopra, invitiamo a riconsiderare l’applicazione obbligatoria della rilevazione automatica delle presenze per i Ricercatori e Tecnologi della SZN, in conformità alla normativa vigente e ai precedenti giuridici, e consentire la possibilità di continuare ad utilizzare l’autocertificazioni per la rendicontazione mensile delle presenze.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti, 

Raffaella Casotti

Gianpaolo Pulcini

Responsabili FGU-DR-ANPRI SZN

http://

Anna —

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