COMUNICATO 11 marzo 2020 Applicazione “lavoro agile”: per Ricercatori è Tecnologi non può essere contraria alle norme
La FGU-DR desidera esprimere vicinanza e partecipazione a tutti i lavoratori della SZN in
questo momento di forte richiamo alla responsabilità individuale e collettiva per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19.
Siamo consapevoli della necessità che tutte le parti debbano collaborare e che siamo tutti
chiamati a modificare le nostre abitudini, anche lavorative, in questo momento così delicato
per il Paese tutto.
Riconosciamo all’Ente il merito di essersi subito attivato per la gestione dell’emergenza con
l’obiettivo di contribuire a limitare la diffusione del virus, in particolare con quanto disposto
recentemente nelle “Linee guida per l’applicazione della modalità “lavoro agile” per contenere e
gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Per quanto riguarda l’applicazione del lavoro agile, ci vediamo però costretti a richiamare
l’attenzione sul fatto che (così come disciplinato dall’INFN), il “lavoro agile” non trova
applicazione nei confronti dei R&T in quanto il Contratto Nazionale, all’art. 58, riconosce ai R&T
la possibilità di svolgere liberamente attività fuori sede anche presso la propria abitazione
(cosa espressamente consentita dall’INFN anche in occasione dell’emergenza Coronavirus),
senza dover essere autorizzati e senza che ciò sia legato ad eventi eccezionali e/o emergenziali
quali il COVID-19. Ciò nel rispetto delle prerogative contrattuali di ampia flessibilità dell’orario
di lavoro dei R&T e delle raccomandazioni e principi contenuti nella Carta Europea dei
Ricercatori.
Peraltro, anche qualora si voglia forzare il contratto e disciplinare il lavoro agile anche dei R&T,
le giornate lavorative dei R&T non possono essere forzatamente “svolte per l’orario di 7 ore e
12 minuti” (così come indicato all’art. 5, comma 2, delle “Linee guida”), né è consentito
imporre l’obbligo di reperibilità (comma 4), in quanto ciò è contrario al dettato contrattuale che
tutela l’autonoma determinazione dell’orario di lavoro sancita dal CCNL e che non prevede una
durata fissa e costante dell’orario di lavoro giornaliero, ma solo lo svolgimento di 36 ore
settimanali medie da distribuire, in totale autonomia, nel quadrimestre.
La violazione delle norme contrattuali è, infatti, espressamente vietata dalla stessa legge n.
81/2017 sul lavoro agile che stabilisce che il lavoratore in “lavoro agile” ha diritto ad un
trattamento normativo, oltre che economico, non inferiore a quello dei lavoratori che svolgono
la loro prestazione lavorativa con le modalità ordinarie.
Appare inoltre riduttivo, in questa delicata fase emergenziale del nostro Paese, limitare, per
tutto il personale, l’applicazione del “lavoro agile” alle sole 4 condizioni indicate nel modulo di
richiesta in quanto, anche in seguito al nuovo decreto della Presidenza del Consiglio del 10
marzo 2020, appare assolutamente necessario limitare anche il solo rischio potenziale di
esposizione al virus e di trasmissione a qualsiasi altra persona, senza menzionare categorie
vulnerabili non considerate nel modulo, quali, ad esempio, genitori o familiari anziani o a
rischio.
Invitiamo quindi l’Ente alla massima elasticità nel rivedere le norme previste nelle suddette
“Linee guida” nel pieno rispetto della normativa contrattuale e di legge, e nella piena
interpretazione del decreto del 10 marzo, che mira proprio a favorire al massimo il lavoro da
casa, per limitare la diffusione del COVi-19 pur salvaguardando, per quanto possibile, le
attività lavorative del Paese. Chiediamo all’Ente di contribuire a dare un segnale forte che il
Paese può andare avanti senza bloccare tutte le attività, compresa la ricerca, quando può
essere fatta anche in modalità remota.
La FGU-DR seguirà con attenzione il rapidissimo evolversi della situazione nei prossimi giorni
La Delegazione FGU-Dipartimento Ricerca